(massima n. 1)
È illegittimo il bando di gara a procedura aperta per l'affidamento di servizi professionali a supporto delle attività della CONSIP di alcuni di servizi, individuati come: (i) advisory strategico; (ii) implementazione operativa delle iniziative individuate; (iii) consulenza legale, nella parte in cui: a) richiede che i partecipanti alla gara dimostrino un complessivo requisito di un fatturato globale non inferiore ad euro 20.000.000, iva esclusa, per consulenze strategico-organizzative e un fatturato per servizi legali nel diritto amministrativo non inferiore ad euro 2.000.000,00, iva esclusa, di cui almeno euro 1.000.000,00 conseguiti per prestazioni di assistenza e di consulenza stragiudiziale legale in materia di contratti pubblici, all'interno di tre esercizi finanziari, e cioè un requisito che finisce per restringere ingiustificatamente la platea dei possibili partecipanti; b) invece di procedere alla previa suddivisione in lotti sia qualitativamente, sia quantitativamente differenziati, ha indetto una gara in unico lotto che riguarda promiscuamente il servizio di consulenza strategica, organizzativa, legale e merceologica, volto a supportare le sue attività: al contempo prestazioni di servizi di consulenza strategico-organizzativa in ambito procurement, dunque di advisory strategico, di implementazione operativa delle iniziative individuate, e di consulenza legale. Questa previsione è censurabile perché si trascendono i limiti di concorrenza, ragionevolezza e proporzionalità che connotano il margine di insindacabilità per discrezionalità dell'Amministrazione.