1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: "7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis.".
2. All'articolo 2487 bis, terzo comma, del codice civile, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata."(1)