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Articolo 248 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale

Dispositivo dell'art. 248 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Spiegazione dell'art. 248 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Analogamente a quanto prescritto per il concordato preventivo, il concordato in oggetto, se omologato, produce effetti vincolanti nei confronti della universalità dei creditori anteriori al deposito della domanda di apertura della procedura, ad inclusione dei creditori che non abbiano presentato domanda di insinuazione al passivo. Ciò significa che tutti i creditori anteriori dovranno essere soddisfatti nei termini ed alle condizioni previste dalla proposta concordataria omologata.

Tuttavia, gli effetti del concordato vincolano unicamente il debitore concordatario ed i creditori, non estendendosi invece ai garanti, ai coobbligati ed agli obbligati in via di regresso, i quali continueranno a rispondere per l'integrale valore del credito nei confronti di tutti i creditori anteriori.

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