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Articolo 241 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Esame della proposta e comunicazione ai creditori

Dispositivo dell'art. 241 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 10, comma 3.

2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, tutte le proposte sono sottoposte all'approvazione dei creditori, salvo che il curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti(1).

3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai commi 1 e 2, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 240, comma 2, lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata di cui al comma 4, dello stesso articolo.

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 39, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 241 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma regola gli adempimenti preliminari alla votazione del concordato nella liquidazione giudiziale. Nello specifico, si prevede che la domanda debba assumere la forma del ricorso, da presentarsi al giudice delegato da parte dei soggetti legittimati (debitore; creditori; terzi).
Qualora sia presentata una pluralità di proposte, sarà il comitato dei creditori a dover scegliere quella ritenuta più conveniente, fermo restando che il giudice delegato può ordinare, su richiesta del curatore, di sottoporre a votazione anche eventuali proposte inizialmente scartate dal comitato dei creditori, purché ritenute parimenti convenienti rispetto a quella prescelta.

Prima di sottomettere la proposta alla votazione dei creditori, il giudice delegato deve verificare la regolarità della proposta ed acquisire:
  1. il parere del curatore sui presumibili risultati della liquidazione
  2. il parere favorevole del comitato dei creditori
In seguito, il giudice delegato provvede ad incaricare il curatore della comunicazione ai creditori della proposta (e dei pareri acquisiti), indicando nel proprio provvedimento il termine finale per l'espressione del voto (min. 20 giorni - max. 30 giorni). E' da notarsi che il curatore, nella propria comunicazione ai creditori deve anche indicare ove questi ultimi possono reperire le informazioni necessarie a valutare la proposta e, soprattutto, l'avviso per cui il silenzio verrà considerato quale voto favorevole. Nel concordato in oggetto, infatti, vige la regola più favorevole del silenzio-assenso, ai fini dell'approvazione della proposta.

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