1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136](1)
Note
(1)
Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 41, comma 11 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.