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Articolo 277 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Creditori posteriori

Dispositivo dell'art. 277 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Spiegazione dell'art. 277 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma prevede che i creditori posteriori all'apertura della liquidazione giudiziale non possano concorrere sui beni del debitore appresi alla procedura di liquidazione controllata, sui quali possono di norma soddisfarsi solo i creditori anteriori alla pubblicazione della sentenza di apertura della procedura. Alla regola fa in parte eccezione il secondo comma, dove si prevede che coloro che vantino crediti sorti in funzione della procedura (anche se sorti posteriormente, dunque, alla sua apertura) debbano essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori sul ricavato delle operazioni di liquidazione (prededuzione), fermo restando in ogni caso l'obbligo di destinare ai creditori privilegiati quanto ricavato dalla vendita del bene sul quale insiste la prelazione.

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