Successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale, il
liquidatore nominato dal giudice è incaricato:
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dell'aggiornamento dell'elenco dei creditori depositato dal debitore (entro 30 giorni)
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della notificazione della sentenza di apertura ai creditori risultanti dall'elenco aggiornato
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della redazione dell'inventario dei beni del debitore (entro 90 giorni)
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della redazione del programma di liquidazione (entro 90 giorni), che deve essere specificamente approvato dal giudice delegato
Con riferimento ai contenuti del
programma di liquidazione, va evidenziato che esso deve essere suddiviso in sezioni nelle quali indicare separatamente i criteri e le modalità della liquidazione dei
beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Rimane fermo che, ai sensi dell'ultimo comma della disposizione, il programma deve assicurare lo svolgimento della procedura in
tempi ragionevoli.
Nel programma devono essere altresì indicati:
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le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti,
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se il debitore è un imprenditore, gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa (esercizio dell'impresa del debitore; affitto di azienda)
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se il debitore è un imprenditore, le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.