Questa norma stabilisce che il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, dei diritti derivanti dalle invenzioni industriali, dei marchi e delle banche dati deve essere effettuato conformemente alle leggi speciali che regolano ciascuno di questi settori. In altre parole, per cedere o trasferire questi diritti, è necessario seguire le disposizioni e le procedure stabilite specificamente dalle leggi che riguardano i diritti d'autore, le invenzioni industriali, i marchi e la protezione delle banche dati (rientranti nel settore del diritto della proprietà intellettuale).