Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 217 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Poteri del giudice delegato

Dispositivo dell'art. 217 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.

2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Spiegazione dell'art. 217 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma in esame, che riproduce in gran parte il testo dell'art. 108 l.fall., regola alcuni poteri del g.d. nell'ambito delle vendite di qualunque tipologia di beni, in ragione della prevalente collocazione della vendita al di fuori dell'attività giurisdizionale e del ruolo di vigilanza che il giudice assume in ordine alla regolarità della procedura, provvedendo alla risoluzione dei conflitti che sorgono all'interno della procedura stessa.

Il giudice delegato, secondo il primo comma, può sospendere le operazioni di vendita su richiesta del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, se ci sono gravi e giustificati motivi.

Inoltre, può impedire il perfezionamento della vendita se il prezzo offerto è inferiore a quello considerato congruo, sempre che la richiesta sia presentata entro dieci giorni dal deposito dell'istanza. Se il prezzo offerto è inferiore ma non più del 25% rispetto a quello indicato nella decisione di vendita, il giudice può ancora impedire la vendita se ci sono prove che una nuova vendita potrebbe raggiungere un prezzo almeno uguale.

Ai sensi del comma secondo, per i beni immobili e altri beni registrati pubblicamente, una volta che la vendita è stata completata e il prezzo è stato incassato, il giudice delegato ordina con un decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, le annotazioni di pignoramenti, i sequestri conservativi e qualsiasi altro vincolo sul bene.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!