La norma disciplina la presa in consegna dei beni dell'attivo fallimentare da parte del curatore, in conseguenza della quale il debitore perde la capacità di disporre dei beni con effetti opponibili alla massa ed al curatore. L'inclusione dei beni nell'inventario determina l'acquisto di una detenzione da parte del curatore, oltre che la sussistenza di una responsabilità per la loro custodia.
Il comma 2° si riferisce alle varie attività da realizzarsi per completare l'inventariazione dei beni immobili e mobili registrati inclusi nel patrimonio del debitore.
A tali fini, oltre alla descrizione nel verbale di tali beni, è necessaria la trascrizione della sentenza che dichiara l'apertura della l.g. presso i pubblici registri immobiliari.
La trascrizione opera con funzione di pubblicità notizia e completa rispetto ai terzi gli effetti derivanti dall'inclusione nell'inventario del bene immobile o mobile registrato.