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Articolo 139 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori

Dispositivo dell'art. 139 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 138. Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 138, commi 1 e 2.

2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

3. Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore, può stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.

Ratio Legis

La norma si collega all'art. 135 c.c.i., e consente che la maggioranza dei creditori possa richiedere, rispettivamente, nuove designazioni dei componenti del comitato dei creditori, «nel rispetto dei criteri di cui all'art. 138», oppure la sostituzione del curatore.

Spiegazione dell'art. 139 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti possono proporre nuove indicazioni circa i membri del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri predisposti dall'art. 138. L'articolo fa riferimento, piuttosto genericamente, alla "maggioranza dei crediti ammessi", senza altre specificazioni; per questo, si ritiene:
  • che non sia richiesta una maggioranza per teste;
  • che per il computo della maggioranza rileva qualsiasi credito, anche se dotato di cause di prelazione, non dovendo perciò computarsi solo i chirografari ma tutti i crediti ammessi.
Dal computo della maggioranza vanno esclusi i creditori che si trovino in conflitto di interessi.

Il giudice delegato è tenuto a provvedere alla nomina dei soggetti designati solo dopo verificato il rispetto delle condizioni ex art. 138, commi 1 e 2.

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