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Articolo 120 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Annullamento del concordato

Dispositivo dell'art. 120 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.

2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.

Spiegazione dell'art. 120 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma individua i presupposti affinché possa essere pronunciato l'annullamento del concordato preventivo omologato. L'annullamento, se pronunciato, determina la caducazione retroattiva degli effetti derivanti dall'omologazione del concordato preventivo.

Ciò comporta che vengano meno gli effetti esdebitatori prodottisi nei confronti dei creditori, pur rimanendo validi ed efficaci:
  1. i pagamenti effettuati in corso di procedura nel rispetto della par condicio creditorum ed in conformità al piano ed alla proposta (in una successiva procedura di liquidazione giudiziale, dunque, tali atti non sono soggetti a revocatoria)
  2. gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (si pensi alle vendite)
Sul piano processuale, poi, la risoluzione autorizza il Tribunale a disporre contestualmente l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, laddove ricorrano i relativi presupposti soggettivi ed oggettivi.

Il presupposto dell'annullamento, a differenza della risoluzione (art. 119), può dirsi integrato innanzi a condotte dolose del debitore dirette ad alterare, aumentandolo a dismisura, il volume del passivo oppure a ridurre, mediante distrazione o dissimulazione dell'attivo, la garanzia patrimoniale.

Tra i legittimati attivi, la norma ricomprende i creditori e il commissario giudiziale, i quali possono proporre ricorso entro 6 mesi dalla scoperta del dolo, ferma restando l'improponibilità della domanda una volta trascorsi 2 anni dal compimento dell'ultimo atto con il quale si è data esecuzione al concordato (oltre questo termine, peraltro, non potrà essere esercitata altra azione diretta a contestare la validità del concordato).

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