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Articolo 100 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi

Dispositivo dell'art. 100 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione(1)(2).

2. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori(2).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 23, comma 7, lettera a)) la modifica dell'art. 100, comma 1; (con l'art. 23, comma 7, lettera b)) la modifica dell'art. 100, comma 2.

Spiegazione dell'art. 100 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Di norma, l'apertura della procedura concordataria determina la cristallizzazione dell'attivo e del passivo, impedendo al debitore di pagare crediti sorti in epoca anteriore, i quali dovranno essere soddisfatti in concorso tra loro e secondo il principio della par condicio creditorum. Se questo principio non ammettesse alcuna eccezione, in molti casi la prosecuzione dell'attività sarebbe alquanto difficile, posto che l'apertura della procedura comporterebbe l'interruzione dei rapporti strategici intrattenuti con fornitori di beni e servizi.

Ciononostante, al fine di facilitare ed agevolare la procedura, laddove il piano preveda la continuità aziendale, il debitore può richiedere al Tribunale l'autorizzazione al pagamento dei creditori anteriori, purché l'istanza sia corredata da un'apposita relazione di un professionista indipendente che attesti:
  1. l'essenzialità del pagamento ai fini della prosecuzione dell'attività aziendale
  2. la funzionalità del pagamento rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori

La stessa regola è stata estesa anche:
  1. al pagamento dei crediti da lavoro subordinato in favore dei dipendenti dell'imprenditore (sotto l'egida della legge fallimentare, si discuteva sulla possibilità di pagare ai dipendenti le mensilità maturate in epoca antecedente l'accesso al concordato)
  2. al pagamento delle rate a scadere del mutuo assistito da ipoteca su beni aziendali, se il debitore è in regola con i pagamenti delle rate anteriori al concordato o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito scaduto per capitale ed interessi. La previsione costituisce una deroga all'art. 154, co. 2 CCI, laddove si prevede che in caso di apertura della liquidazione giudiziale, il mutuatario abbia diritto a pretendere immediatamente l'integrale pagamento del debito residuo. A tal fine è però necessario che la relazione redatta dal professionista indipendente attesti che il mutuatario potrebbe essere integralmente soddisfatto mediante la liquidazione del bene gravato da ipoteca e che il pagamento delle rate a scadere non arrechi pregiudizio agli altri creditori

L'attestazione non è necessaria nel solo caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante risorse esterne messe a disposizione da terzi senza obbligo di restituzione in capo al debitore oppure con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione degli altri creditori.

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