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Articolo 90 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Proposte concorrenti

Dispositivo dell'art. 90 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.

2. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.

3. La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.

4. La relazione di cui all'articolo 87, comma 3, può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa se non ve ne sono(1).

5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 3, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al 20 per cento nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell'articolo 13(1).

6. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.

7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.

8. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della votazione dei creditori.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 90 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Differentemente da quanto previsto per la liquidazione giudiziale, la legittimazione alla presentazione della domanda di concordato preventivo spetta, storicamente, al solo debitore. Diverse sono le ragioni per le quali il legislatore non ha accolto il suggerimento, proveniente da parte della dottrina, di attribuire la legittimazione attiva anche ai creditori: tradizionalmente, si è infatti argomentato che non sarebbe lecito assegnare ai creditori una prerogativa atta ad incidere sulla disponibilità dei beni di un soggetto non ancora insolvente.

Nonostante ciò, la norma in commento riserva un qualche spazio d'iniziativa anche al creditore, nell'ottica di aumentare e valorizzare la competitività all'interno della procedura. Si prevede, nello specifico, che i creditori rappresentanti almeno il 10% del passivo risultante dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore possano presentare un piano ed una proposta concorrente rispetto a quella già presentata dal debitore. Tuttavia, tale proposta sarà radicalmente inammissibile laddove il professionista indipendente, nella propria relazione di attestazione del piano, certifichi che la proposta del debitore è idonea ad assicurare la soddisfazione dei chirografari nella misura minima del 30% (nel concordato liquidatorio) o del 20% (qualora il debitore abbia avuto accesso al concordato preventivo in esito al procedimento di composizione negoziata della crisi).





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