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Articolo 72 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Revoca della sentenza di omologazione

Dispositivo dell'art. 72 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il giudice revoca l'omologazione o su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori(1).

2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

3. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136](1)

4. La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale(1).

5. Sulla domanda il giudice sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51(1).

6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 19, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 72, comma 1; (con l'art. 19, comma 4, lettera b)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 72; (con l'art. 19, comma 4, lettera c)) la modifica dell'art. 72, comma 4; (con l'art. 19, comma 4, lettera d)) la modifica dell'art. 72, comma 5; (con l'art. 19, comma 4, lettera e)) la modifica dell'art. 72, rubrica.

Spiegazione dell'art. 72 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il provvedimento di revoca dell'omologazione priva di efficacia vincolante il piano di ristrutturazione e segna la chiusura della relativa procedura. La revoca può essere pronunciata dal giudice d'ufficio o su istanza dei creditori, del PM o di qualsiasi altro interessato (come l'OCC) e deve necessariamente essere motivata da una delle seguenti condizioni:
  1. il debitore ha intenzionalmente o per colpa grave alterato il volume dell'esposizione debitoria
  2. il debitore ha intenzionalmente o per colpa grave distratto parte dell'attivo, al fine di sottrarlo alla esecuzione concorsuale
  3. il debitore ha intenzionalmente simulato poste attive nella realtà inesistenti
  4. il debitore ha commesso un atto in frode ai creditori (categoria residuale, che ricomprende tutti gli atti di disposizione che siano preordinati a diminuire la garanzia patrimoniale in danno ai creditori)
  5. il piano non è stato correttamente adempiuto entro il termine, oppure quando esso è divenuto inattuabile

In ogni caso, la revoca non può essere richiesta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale della procedura da parte dell'OCC.

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