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Articolo 11 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Attribuzione della giurisdizione

Dispositivo dell'art. 11 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1) Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.

2. Avverso il provvedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. È sempre ammesso il ricorso per cassazione.

3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.

Note

(1) Articolo sostituito dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 11 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma individua il criterio in base al quale determinare la giurisdizione competente a gestire e decidere sull’insolvenza di un debitore che presenti collegamenti e legami con diversi stati. I
n particolare, coerentemente con quanto prescritto dal reg. 2015/848/UE, la competenza giurisdizionale dipenderà dal luogo in cui si trova il “centro degli interessi principali del debitore” (COMI). Ai sensi dell’art. 3 del citato regolamento, il COMI va rintracciato nel “luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile ai terzi”. Si tratta dunque di un criterio elastico e che richiede di verificare quale sia il luogo riconosciuto dai creditori come sede abituale dell’attività. Nonostante ciò, lo stesso regolamento fissa una presunzione relativaper le società, individuando il COMI nello Stato dove è situata la sede legale indicata nello statuto. La presunzione ha carattere relativo e, proprio per evitare fenomeni di forum shopping, può essere superata qualora si dimostri che la sede sia stata trasferita nei tre mesi che precedono l’inizio della procedura (Cass. SS.UU. 28981/2020).

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