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Articolo 3 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

Dispositivo dell'art. 3 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

  1. a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  2. b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
  3. c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.

4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

  1. a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  4. d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25 novies, comma 1.

Note

(1) Articolo e rubrica sostituiti dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 3 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma fissa il principio cardine per cui l’imprenditore – sia esso individuale o societario – debba adoperarsi per prevenire l’insolvenza, organizzando l’impresa in maniera tale da percepire i primi sintomi della crisi, così da reagirvi tempestivamente.
Per l’impresa societaria, così come confermato dall’art. 2086, questo principio implica l’obbligo per gli amministratori di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’attività, nonché idonei a garantire una tempestiva emersione della crisi.
Ai sensi del terzo comma, tali assetti devono consentire il monitoraggio prospettico dell’attività, evidenziando in particolare:
1. possibili squilibri patrimoniali ed economico-finanziari;
2. fattori che possano incidere negativamente sulla continuità aziendale;
3. gli specifici segnali indicati al quarto comma;
4. tutti i dati che devono essere indicati per effettuare il test pratico per l’accesso alla composizione negoziata, nonché tutte le informazioni prevista dalla check-list.

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