Pregiudizio da evitare
Nel derivare ed usare le acque a tenore della norma contenuta nell'art.
1047, si è tenuti ad evitare ogni pregiudizio che l'utente superiore possa arrecare all'inferiore o viceversa. Il pregiudizio può provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o ribocco, dalla diversione.
Stagnamento è il fermarsi dell'acqua; rigurgito o ribocco indica il suo ritornare indietro; diversione è il suo scorrere per via diversa da quella naturale: ciascuno di questi eventi può privare gli altri di acqua.
Risarcimento del danno. Distruzione delle opere
Chi non evita il pregiudizio deve risarcire agli altri il danno: così disponeva espressamente il vecchio codice (art. 614, cpv.). Nel nuovo codice ciò può ritenersi una conseguenza di un principio generale, da cui la soppressione dell’ espressa disposizione.
Inoltre, se il pregiudizio proviene dall’ esistenza di opere, l'utente danneggiato ha il diritto di chiedere all'autorità giudiziaria che ne ordini la distruzione. Infatti, il danno dev'essere, ove possibile, anzitutto evitato, e poi risarcito. Inoltre l'obbligazione di non fare, qui sancita implicitamente, è suscettibile di esecuzione specifica, laddove abbia riguardo ad opere materiali (art. 1222 codice del 1865;
art. 2932 del c.c.).