Ragione della norma
Questo articolo corrisponde alla disposizione contenuta nel 10 cpv. dell'art. 2141: la diversità è solamente terminologica e, quindi, formale. Il principio è rimasto identico e sta a precisare che quantunque vi sia stata continuazione di somministrazione o di prestazioni (é chiaro il riferimento agli artt. 2954-2956) la prescrizione decorre ugualmente.
La soppressione di questo articolo, proposta in seno alla Commissione delle Assemblee legislative sul rilievo che esso costituirebbe una insidia per coloro che eseguono prestazioni continuate, avrebbe snaturato l'indole della prescrizione presuntiva, in quanto questa non si sarebbe potuta più fondare sulla presunzione che per talune specie di prestazioni il pagamento relativo viene subito effettuato.
Soppresso, invece, e giustamente, è stato il capoverso dell'art. 2141, che attribuiva efficacia interruttiva della prescrizione in esame soltanto al riconoscimento del debito per iscritto ed alla domanda giudiziale non perenta. Sul motivo della soppressione si dirà commentando l'articolo seguente.