(massima n. 1)
In tema di fallimento, l'art. 74 l.fall., che contempla la possibilitā di pagare in prededuzione anche le prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura concorsuale, in deroga al principio generale di cui all'art. 2741 c.c., č norma eccezionale inapplicabile al contratto di locazione, il quale invero non rientra tra i rapporti negoziali che ex art. 72 l.fall. si considerano sospesi all'atto della dichiarazione di fallimento, ma tra quelli che proseguono ex art. 80 l.fall. in costanza di procedura concorsuale, salvo recesso del curatore.