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Articolo 2708 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento

Dispositivo dell'art. 2708 Codice Civile

L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore [1199].

Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore(1).

Note

(1) Nel caso di apposizione "in calce" l'annotazione si presenterà al termine del documento, nell'ipotesi "in margine" a lato, mentre se "a tergo" sarà posta dietro. Se l'annotazione è sottoscritta fungerà alla stregua di una scrittura privata (v. 2702), nel caso contrario, invece, potrà essere dimostrata con qualsiasi mezzo la sua provenienza.
In ogni caso, tuttavia, tale prova non produrrà l'effetto di una liberazione completa per il debitore, il quale dovrà comunque presentare prova di adempimento, potendo soltanto contare su un ulteriore fatto liberamente apprezzabile dal giudice nel corso del procedimento.

Ratio Legis

Secondo la disposizione, al momento dell'adempimento il creditore, anziché restituire il titolo al proprio debitore, può annotarne sul documento la liberazione da ogni obbligo nei suoi confronti.

Brocardi

Si chirographum cancellatum fuerit, praesumptione debitor liberatur

Spiegazione dell'art. 2708 Codice Civile

Confronto con l'art. 1332 codice francese e con l'art. 1331 codice civile del 1865

L'articolo riproduce l'art. 1331 cod. civ. 1865 ma con una variante di cui occorre stabilire l'esatto significato.

L'art. 1332 del cod. civ. francese dice : « l'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsque elle tend établir la libération du debiteur ».

L'art. 1331 cod. civ. it. 1865 stabilì che « qualunque annotazione posta dal creditore in calce, in margine o nel dorso di un suo titolo di credito, la quale tenda a dimostrare la liberazione del debitore, fa fede, quantunque non porti la data né la sottoscrizione del creditore ed il titolo sia sempre rimasto presso di lui ». Cosi invece di fare del perma­nente possesso una condizione positiva per la efficacia della annotazione, come era nel codice francese, si chiari semplicemente che esso non eli­mina gli effetti della annotazione. Questa almeno mi pare la più logica e piana fra le varie interpretazioni date all'art. 1331. Il nuovo testo co­stituisce invece una traduzione fedele del cod. .francese ; ma nella rela­zione (n. 49) si legge che «gli articoli 2707 e 2708 non innovano le corri­spondenti disposizioni degli articoli 1330 e 1331 del cessato cod. civile A mio avviso, l’articolo in esame va messo in rapporto con le nome sulla re­missione ; la restituzione del titolo, senza alcuna annotazione, costituisce prova o presunzione della liberazione secondo che si tratti di scrittura privata o di atto pubblico (art. 1237 cod. civ.) ; l'annotazione, senza re­stituzione, fa la stessa prova. Deve insomma leggersi come se l'articolo dicesse : « benché rimasto in (suo) possesso » (del creditore).

È stato ritenuto che non equivalga ad annotazione la sola cancellazione della firma del debitore.

Quanto all’ipotesi di cui al capoverso, il codice del 1865 richiese che il duplicato del titolo fosse proprio del debitore, giacché “se si trattasse del duplicato di un titolo proprio del creditore si verserebbe, nella prima ipotesi, in quella cioè preveduta dal primo comma dell’articolo “. Il nuovo testo ha sostituito la formula « esemplare del docu­mento del debito » e perciò sembra che sia caduta la distinzione intro­dotta dal nostro codice del 1865. Anche qui, pare che l'annotazione debba considerarsi un equipollente della remissione del titolo, che il creditore non può fare per essere già il titolo" in possesso del debitore.



Incaricato del creditore

La dottrina è quasi concorde nel ritenere che le annotazioni possano essere fatte anche da un incaricato del creditore (cfr. all'art. 2710, n. 2 A) ; è invece discorde circa gli effetti della cancellazione della già fatta annotazione. Ritornerò sulla questione, all'art. 2730.


Esibizione

Quanto alla esibizione, rispetto alla ipotesi del primo comma,
si applicherà l'art. 210 del codice di procedura civile come si è detto all'articolo precedente, n. 2. Nella ipotesi del 2 comma non può sor­gere alcuna difficoltà.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1108 Quanto all'efficacia probatoria delle carte e dei registri domestici e delle annotazioni di liberazione totale o parziale del debitore fatte dal creditore, benché da lui non sottoscritte, su un documento rimasto in suo possesso ovvero su una quietanza o un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore, gli art. 2707 del c.c. e art. 2708 del c.c. non innovano le corrispondenti disposizioni degli articoli 1330 e 1331 del codice civile anteriore.

Massime relative all'art. 2708 Codice Civile

Cass. civ. n. 21258/2014

La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui la stessa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, l'autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza. Ne consegue che, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, la suddetta quietanza non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo.

Cass. civ. n. 11673/2000

Richiedendo un'annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in possesso del creditore la norma ex art. 2708 c.c. ha inteso attribuire valore di prova liberatoria ad una nota o appunto che non faccia parte integrante del testo del documento e che non sia stato redatto nello stesso contesto di tempo, ma sia stato apposto dal creditore (o da un suo incaricato) su una parte periferica del documento in un secondo momento, dopo il suo completamento (nella specie è stata ritenuta erronea l'attribuzione del valore di una confessione stragiudiziale recettizia, cioè di una prova piena anziché di una prova semplice da valutare insieme alle altre prove acquisite al processo, all'annotazione «effettuato» scritta a stampa, sotto la voce prestampata «pagamento», nell'intestazione della fattura inviata al debitore dal creditore).

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