(massima n. 1)
Richiedendo un'annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in possesso del creditore la norma ex art. 2708 c.c. ha inteso attribuire valore di prova liberatoria ad una nota o appunto che non faccia parte integrante del testo del documento e che non sia stato redatto nello stesso contesto di tempo, ma sia stato apposto dal creditore (o da un suo incaricato) su una parte periferica del documento in un secondo momento, dopo il suo completamento (nella specie è stata ritenuta erronea l'attribuzione del valore di una confessione stragiudiziale recettizia, cioè di una prova piena anziché di una prova semplice da valutare insieme alle altre prove acquisite al processo, all'annotazione «effettuato» scritta a stampa, sotto la voce prestampata «pagamento», nell'intestazione della fattura inviata al debitore dal creditore).