Inversione dell’onere della prova
L’articolo in esame pone e risolve l’antica questione circa la validità e gli effetti di una inversione convenzionale dell’onere della prova.
Il problema della sua validità incide in quello più vasto della validità dei contratti processuali, ammessa in generale dalla dottrina, ma contradetta da Satta Tuttavia non mancava chi, pur ammettendo la categoria generale dei contratti processuali, negava che fossero validi quelli relativi all’ inversione dell'
onus probandi. La nuova legislazione ha codificato la prima tesi ammettendo la inversione e la modificazione pattizia dell'onere della prova, quando non si tratti di diritto indisponibile o non risulti eccessivamente difficile per la parte l'esercizio del diritto.
Inversione e modificazione
La legge parla di inversione e di modificazione dell'onere della prova. Ritengo che la seconda espressione — il senso della prima è abbastanza chiaro — rifletta i mezzi mediante i quali la parte adempie l'onere della prova ; essa comprenderebbe così le ipotesi, già discusse dalla dottrina e dalla giurisprudenza, di esclusione convenzionale di alcuni di tali mezzi (generalmente, prova testimoniale).
Diritto indisponibile
Che cosa si intende per
diritto di cui le parti non possono disporre?
L’espressione ricorre in varie disposizioni di legge (ad es.
art. 1966 del c.c. circa la transazione,
art. 806 del c.p.c. circa il compromesso). Nel citato art.
1966 si specifica che la indisponibilità,
può'
d-e: ri
vare dalla natura del diritto o da disposizioni di legge. Nella prima categoria rientrano i diritti personalissimi o della personalità (arti coli 5, 6, 7, 8, 9, io cod. civ.) riflettenti lo
status della persona ; il alla integrità fisica ; il diritto al proprio corpo ; il diritto al nome, alla integrità morale ; il diritto alla libera esplicazione della propria attività, etc. Evidentemente il legislatore ha voluto evitare che il patto circa la prova mascheri una rinunzia a diritti inalienabili. La seconda categoria, che in parte si confonde con la prima (v. ad es. art. 6 cod. civ., comma) comprende le ragioni dotali (art. 187); i beni demani4i (art. 823) ; l'oggetto illecito (art. 1346, non però l'azione civile derivante da, reato) ; la materia del - falso (art. 1968) ; le tariffe ferroviarie (art. 3, art. 24 convenzioni ferroviarie 1922 ; art. 18 convenzione internazionale trasporto ferroviario merci ; articolo 18 convenzione internazionale di Ginevra sullo statuto delle ferrovie) ; le imposte ; etc. Il divieto permane, a mio avviso, anche nei. casi in cui la disponibilità del diritto, come accade in materia di dote e di falso civile, è subordinata. all'intervento del giudice.
Eccessiva difficoltà
Quando il patto circa l'inversione o la modificazione dell'onere di prova renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto (di azione) giacché un certo grado di difficoltà è insito al concetto stesso di
onus, è questione di fatto da risolversi caso per caso.
Contratti di adesione. Formulari
Patti del genere di quelli di cui ci stiamo occupando sono assai spesso inclusi nei c. d. contratti di adesione, per lo
più stipulati mediante formolari.
2 In proposito va tenuto presente quanto dispongono gli articoli 1341 e 1342 cod. civ. Il primo si riferisce alle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti e le dichiara efficaci nei confronti dell'altro se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza, ma richiede specifica approvazione per iscritto delle condizioni che stabiliscono.... «
limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni » nella quale si può talvolta far rientrare la materia delle prove. Il secondo articolo applica tale disposizione anche ai formulari o moduli, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali. La differenza fra le due ipotesi consiste nel fatto che nel secondo caso le condizioni contrattuali sono trasfuse nel modulo e nel primo sono soltanto richiamate. Si ricordi poi sempre l’insegnamento del Chiovenda, già richiamato nell’articolo precedente sulla natura sostanziale e non processuale di alcune di tali clausole, per le conseguenze che ne derivano.
Inversione non pattizia
Resta fuori dall’ipotesi prevista dall’articolo in esame, come dichiara anzi espressamente la Relazione al Re, n. 39, quella che non si abbia un patto processuale (stipulato prima o dopo l’inizio del processo) ma un comportamento processuale in forza del quale chi non sarebbe vincolato dall’onere della prova si offre tuttavia di fornirla.
Quid iuris nel caso in cui fallisca in tale prova? Si intenderà raggiunta la prova
ex adverso? Nel diritto comune si distingueva secondo che avesse agito
simpliciter ovvero
animo relevandi actorem. Nella giurisprudenza della Cassazione era prevalsa l’opinione per cui il mancato raggiungimento della prova operasse a danno di chi aveva compiuto l’inversione (non la semplice esibizione di mezzi di prova). Sembra che tale indirizzo sia da approvarsi anche sulla base dell’articolo in commento: infatti non saprebbe darsi ragione di un diverso trattamento al patto e al comportamento spontaneo.