(massima n. 1)
Quando le parti di un contratto, nell'ambito dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) e al fine di prevenire contestazioni, convengono che una determinata circostanza debba essere provata in un modo predeterminato, non č ammesso il ricorso a prove diverse - testimoniali o presuntive - che non siano equipollenti a quella pattuita.