Il legatario è tenuto all'adempimento del legato(1) [662 c.c.] e di ogni altro onere [647 c.c.] a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata(2)(3) [662, 672, 793 c.c.].
Note
(1)
Tale principio è inderogabile: non ha, quindi, alcun effetto una previsione in senso contrario del testatore.
Anche laddove il valore del legato sia rimasto interamente assorbito dai legati e dagli oneri posti a carico del legatario, questo si considera ancora tale.
Anche laddove il valore del legato sia rimasto interamente assorbito dai legati e dagli oneri posti a carico del legatario, questo si considera ancora tale.
(2)
Il valore della cosa legata e dell'onere si determina nel momento in cui devono essere adempiuti. A tal fine non si considerano i frutti e le spese di conservazione.
(3)
Si ritiene che l'adempimento oltre il limite indicato dalla norma in commento costituisca adempimento di un'obbligazione naturale (v. art. 2034 del c.c.): il debitore non può essere costretto dalla legge ad adempiere ma, se paga oltre il valore del bene legato, non può chiedere la restituzione dell'eccedenza.


Ratio Legis





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