Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva [633, 638, 1353 c.c.], l'autorità giudiziaria(1), qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario di prestare idonea garanzia(2) [1179 c.c., 119 c.p.c.] a favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse(3) [640 c.c., 750 c.p.c.].
Note
(1)
I soggetti ai quali verrebbe devoluta l'eredità o il legato al verificarsi della condizione possono proporre ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza, quando lo ritenga opportuno, la misura e le modalità della cauzione da prestare. Il provvedimento è reclamabile avanti al Presidente della Corte d'appello (v. art.
750 del c.p.c.).
(2)
La garanzia va rapportata alle condizioni patrimoniali della persona che deve prestarla e non al valore della disposizione testamentaria.
Di norma consiste nel deposito di una somma di denaro o di titoli del debito pubblico (c.d.
cautio muciana).
(3)
Ove la cauzione non venga prestata si procede con la nomina di un amministratore (v. art.
641 c. 2 del c.c.).