Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 639 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Garanzia in caso di condizione risolutiva

Dispositivo dell'art. 639 Codice Civile

Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva [633, 638, 1353 c.c.], l'autorità giudiziaria(1), qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario di prestare idonea garanzia(2) [1179 c.c., 119 c.p.c.] a favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse(3) [640 c.c., 750 c.p.c.].

Note

(1) I soggetti ai quali verrebbe devoluta l'eredità o il legato al verificarsi della condizione possono proporre ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza, quando lo ritenga opportuno, la misura e le modalità della cauzione da prestare. Il provvedimento è reclamabile avanti al Presidente della Corte d'appello (v. art. 750 del c.p.c.).
(2) La garanzia va rapportata alle condizioni patrimoniali della persona che deve prestarla e non al valore della disposizione testamentaria.
Di norma consiste nel deposito di una somma di denaro o di titoli del debito pubblico (c.d. cautio muciana).
(3) Ove la cauzione non venga prestata si procede con la nomina di un amministratore (v. art. 641 c. 2 del c.c.).

Ratio Legis

Si tutelano gli interessi di coloro ai quali l'eredità verrebbe devoluta in caso di avveramento della condizione dal pericolo che, in pendenza della condizione, il valore del bene o dell'eredità venga pregiudicato dalla cattiva amministrazione dell'erede o del legatario sotto condizione.

Brocardi

Cautio muciana

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!