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Articolo 639 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Garanzia in caso di condizione risolutiva

Dispositivo dell'art. 639 Codice Civile

Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva [633, 638, 1353 c.c.], l'autorità giudiziaria(1), qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario di prestare idonea garanzia(2) [1179 c.c., 119 c.p.c.] a favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse(3) [640 c.c., 750 c.p.c.].

Note

(1) I soggetti ai quali verrebbe devoluta l'eredità o il legato al verificarsi della condizione possono proporre ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza, quando lo ritenga opportuno, la misura e le modalità della cauzione da prestare. Il provvedimento è reclamabile avanti al Presidente della Corte d'appello (v. art. 750 del c.p.c.).
(2) La garanzia va rapportata alle condizioni patrimoniali della persona che deve prestarla e non al valore della disposizione testamentaria.
Di norma consiste nel deposito di una somma di denaro o di titoli del debito pubblico (c.d. cautio muciana).
(3) Ove la cauzione non venga prestata si procede con la nomina di un amministratore (v. art. 641 c. 2 del c.c.).

Ratio Legis

Si tutelano gli interessi di coloro ai quali l'eredità verrebbe devoluta in caso di avveramento della condizione dal pericolo che, in pendenza della condizione, il valore del bene o dell'eredità venga pregiudicato dalla cattiva amministrazione dell'erede o del legatario sotto condizione.

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