La norma in esame riguarda le indicazioni erronee dei soggetti o degli oggetti delle disposizioni testamentarie, già disciplinate dall’art. #836# del codice del 1865. Oltre ai semplici emendamenti di forma, è da mettere in evidenza che l’art. 625 risulta più coerente dell’art. #836# codice 1865 perché, mentre il primo, nelle sue due disposizioni, si riferisce sempre alle disposizioni a titolo universale e a quelle a titolo particolare; viceversa l’art. #836# del codice del 1865 si riferiva, nella prima parte, alla persona dell’erede e a quella del legatario, mentre, nella seconda parte, soltanto alla "cosa legata".
Per quanto riguarda la sostanza, può dirsi che l’art. #836# codice 1865 sia identico all’art. 625, rispetto alle indicazioni erronee dell’oggetto. Per l'indicazione erronea dell’erede o del legatario, sono, invece, da rilevare notevoli differenze. Entrambe le disposizioni fanno riferimento, in primo luogo, al "contesto del testamento". Vi è invece divergenza circa gli equipollenti: l’art. #836# codice 1865 faceva riferimento ad "altri documenti o fatti costanti", cioè poneva delle limitazioni circa le fonti alle quali si poteva attingere per la rettifica delle indicazioni erronee: alcune concernenti la forma (documentale), altre la struttura (fatti costanti); l’art. 625, adoperando l’avverbio "altrimenti", instaura un sistema che legittima la massima libertà d’indagine. Sull'opportunità pratica di tale larghezza si può dubitare, perché essa può dar luogo a speculazioni; ma sulla legittimità sistematica, sotto il profilo della prevalenza che si suol dare alla volontà del soggetto in materia testamentaria, non può esservi dubbio. Occorre rilevare, inoltre, che gli inconvenienti pratici possono essere attenuati, per il fatto che, molto opportunamente, lo stesso art. 625 richiede che le indicazioni ricavate aliunde siano tali che ne risulti il beneficiario della disposizione "in modo non equivoco".