Nel vecchio codice del 1865, naturalmente, non era contemplata questa forma di testamento speciale, non immaginandosi ancora, nel tempo in cui esso fu formato, la possibilità della navigazione aerea.
Divenuta questa, oramai, un mezzo ordinario di trasporto, e non scevro di pericoli, s’imponeva anche questa forma di testamento speciale, al quale si sono applicate le norme del testamento marittimo, specificando che le attribuzioni, per quanto riguarda la consegna del testamento, spettano alle autorità aeronautiche.
La Commissione parlamentare propose che questo testamento potesse essere ricevuto, oltre che dal comandante o da chi ne fa le veci, anche da persone incaricate dal comandante, rilevando esattamente che il comandante è, di solito, uno dei piloti, e, come tale, non potrebbe ricevere il testamento in quanto impegnato nella guida, ma il Ministro Guardasigilli non accolse la proposta, ritenendo una disposizione simile pericolosa, perché, letteralmente intesa, potrebbe autorizzare alla ricezione del testamento un qualsiasi passeggero e non sarebbe conveniente rinunciare a quel minimo di garanzie formali, che, in ogni caso, esige l’importanza stessa del negozio testamentario.
Vi è, comunque, chi sostiene che la proposta avrebbe dovuto accogliersi, date le particolari condizioni della navigazione aerea, tanto più che vi è la garanzia sufficiente della forma scritta e la presenza dei testimoni e che anzi, sarebbe stato opportuno stabilire che questo testamento speciale potesse essere valido anche se ricevuto senza la presenza di testimoni, quando nell’aeromobile non si trovi, oltre il comandante, altra persona.
Pure rispetto a questo testamento, il progetto preliminare prevedeva la possibilità del testamento orale (nuncupativo), affidandone verbalmente le disposizioni a due testimoni, i quali dovevano, però, riferirle all’autorità aeronautica del primo posto d’approdo, ma il Ministro, nel progetto definitivo, non accolse la proposta per le ragioni già indicate nel commento all’art.
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