È ammessa una forma di testamento speciale se il testatore si trovi in luogo dove domini una malattia reputata contagiosa, come già era previsto nel vecchio codice del 1865, ed anche (e questa è un’innovazione opportunamente introdotta dall'attuale codice) per cause di pubblica calamità (incendi, terremoti, inondazioni) o di infortunio.
Occorre che la malattia contagiosa domini; non basterebbero, dunque, casi isolati: occorre che la malattia sia diffusa.
La legge parla di malattia reputata contagiosa. Potrebbe sembrare che questa espressione dia un contenuto troppo ampio alla norma, in quanto, secondo i concetti oggi acquisiti alla scienza medica, sono numerosissime le malattie ritenute contagiose. Ma il contenuto ampio della norma è implicitamente ristretto dallo stesso articolo in esame, il quale consente il ricorso alla forma speciale solo quando il testatore non possa valersi della forma ordinaria.
La malattia deve essere reputata contagiosa: ciò vuol dire che essa sia ritenuta, supposta tale dalla pubblica opinione anche se realmente non lo sia. Non è necessario che la malattia abbia colpito lo stesso testatore.
Quanto al caso d’infortunio, è da notare che tale espressione va intesa come un fatto qualsiasi, come, ad esempio, l’infortunio automobilistico, che mette in pericolo di vita chi vuol fare testamento, e, quindi, in condizione di non potersi avvalere delle ordinarie forme testamentarie. E fu chiarito pure che, trattandosi di disposizioni non eccezionali, ma speciali, per analogia si possa comprendere anche il caso di un delitto volontario, per esempio una lesione gravissima.
Questo testamento può essere ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto. Per il notaio e per il sindaco non vi è difficoltà: si conosce chi sono.
Quanto al notaio, deve intendersi abilitato a ricevere questo testamento qualsiasi notaio, anche non iscritto nel distretto notarile del luogo dove è ricevuto il testamento, e ciò conformemente agli scopi che la legge si propone: di facilitare, cioè, la formazione del testamento, accontentandosi della presenza di chi, comunque, abbia l’esercizio di un ufficio pubblico.
Il sindaco, invece, dev’essere quello del luogo, tanto più che si suppone che, se può essersi allontanato il notaio, il sindaco o chi ne fa le veci si troverà sempre sul posto.
Opportunamente, poi, il codice ha precisato che competente a ricevere questo testamento è il giudice di pace del luogo, eliminando ogni dubbio che poteva sorgere nell’interpretazione dell’art. #789# del codice del 1865 che parlava di giudice, che è una parola generica: giudice è anche un consigliere di Cassazione, un consigliere di Corte d’appello, un giudice di Tribunale.
Questo testamento speciale può essere ricevuto anche da un ministro di culto. Nella Commissione parlamentare fu, da alcuni, sollevato il dubbio sull'opportunità di consentire ai ministri di culto di ricevere testamento (come già stabiliva il codice del 1865), osservandosi che potrebbe essere facile, per questi soggetti, indurre la persona che si trovi in pericolo di vita a far lasciti a istituzioni religiose; fu, però, correttamente replicato che, in questo caso, il testamento potrebbe essere impugnato per vizio di consenso.
L’articolo in esame parla di un ministro di culto, mentre l’art. #789# del codice del 1865 parlava del "ministro del culto", espressione, questa, che poteva far sorgere due dubbi, e cioè: a) se la legge si riferiva solo al Ministro del culto avente cura delle anime (vescovo, parroco) o chi ne fa le veci (vicario, vice-parroco) ovvero a qualsiasi ministro del culto; b) se si riferiva solo al ministro del culto cattolico, o anche a quelli di culti acattolici. Entrambi i dubbi sono stati eliminati, perché, parlandosi di un ministro di culto, è chiaro che la legge intende riferirsi a qualsiasi sacerdote del culto cattolico, rivestito o no di cura d’anime, e ragionevolmente, perché lo stesso diritto canonico permette, anche a chi non sia abilitato, secondo i canoni, a ricevere la confessione, in questi casi eccezionali, di riceverla. E, parlando non di ministro del culto, ma di ministro di culto, è chiaro che la legge non intende riferirsi solo ai ministri del culto cattolico, come, del resto, fu chiaramente spiegato dal Ministro.
I testimoni possono essere anche di minore età, purché non inferiore a 16 anni, e possono essere assunti anche se non sappiano scrivere. Le formalità sono assai più semplici di quelle dell’ordinario testamento pubblico: infatti, non si richiede la lettura dell’atto, né la dichiarazione espressa del testatore dell’impossibilità o della grave difficoltà di sottoscrivere.
Non può, né deve mancare, invece, la formalità essenziale, cioè quella della dichiarazione scritta del testatore. Nel progetto preliminare si ammetteva anche la possibilità del testamento orale (nuncupativo), stabilendosi che il testamento potesse essere affidato verbalmente a due testimoni, i quali avrebbero dovuto riferire al più presto le ultime volontà del testatore a chi di dovere, che, dopo aver accertato l’idoneità dei testimoni ed assunte, qualora si tratti di sinistro, tutte le informazioni circa lo stesso e circa le condizioni in cui si trovava il testatore, curava la redazione per iscritto del testamento. Ma il Ministro Guardasigilli non accolse questo sistema, ritenendo che fosse assai pericoloso affidarsi alla redazione verbale di due testimoni che, anche a prescindere da ipotesi di mala fede, possono aver frainteso le parole del testatore.