(1)Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo [602 c.c.] e il testamento per atto di notaio(2)(3).
Il testamento per atto di notaio è pubblico [603 c.c.] o segreto [604 ss., 607, 685 c.c.].
Note
(1)
Il testamento è un negozio solenne: per essere valido deve essere concluso nelle forme previste dalla legge. Tutti i testamenti devono essere scritti. Il c.d. testamento nuncupativo, ossia quello orale, è nullo.
(2)
Le tre forme di testamento ordinarie (olografo, pubblico e segreto) hanno tutte o stesso valore. Di conseguenza è ammessa la revoca di un testamento pubbico per mezzo di un successivo testamento olografo.
(3)
Con la L. 29 novembre 1990, n. 387 l'Italia ha aderito alla Convenzione internazionale di Washington del 26 ottobre 1973. È valido il testamento redatto secondo le disposizioni della Convenzione, anche in assenza dei requisiti formali previsti dalla legge italiana (si parla in proposito di testamento internazionale).