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Articolo 615 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Termine di efficacia

Dispositivo dell'art. 615 Codice Civile

(1)Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie [601 c.c.].

Note

(1) E' necessario ripetere il testamento nelle forme ordinarie in caso di:
- sbarco nel territorio nazionale, anche se non coincidente con la fine del viaggio;
- sbarco in un porto estero ove vi sia un'autorità consolare italiana;
- nuovo imbarco prima dei tre mesi, non essendo prevista alcuna causa di sospensione in relazione al decorso del termine dei tre mesi.

Ratio Legis

Cessate le circostanze eccezionali, non vi è più l'esigenza di conservare gli effetti del testamento speciale. Il testatore può esprimere la propria volontà nelle forme ordinarie.

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