(1)Colui che è escluso per indegnità dalla successione [463 c.c.] non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli [467], i diritti di usufrutto [324 c.c.] o di amministrazione [320 c.c.] che la legge accorda ai genitori.
Note
(1)
I discendenti dell'indegno subentrano a quest'ultimo nella successione per rappresentazione. Tramite la norma in commento, si esclude che l'indegno, genitore del chiamato all'eredità per rappresentazione, possa amministrare i beni pervenuti al figlio dalla successione e abbia su questi il diritto di usufrutto legale.
Tali diritti vengono esercitati dal genitore non indegno o, in mancanza, da un curatore nominato ad hoc.
Tali diritti vengono esercitati dal genitore non indegno o, in mancanza, da un curatore nominato ad hoc.