Cass. civ. n. 17760/2025
La revoca dell'amministratore di una società partecipata pubblica, ai sensi dell'art. 2449 c.c., è un atto di diritto privato che deve essere soggetto a contestazione preventiva degli addebiti, se prevista dal contratto di prestazione d'opera intellettuale applicabile, in quanto la disciplina convenzionale può derogare alla regolamentazione legale e statutaria. La mancata contestazione preventiva degli addebiti può rendere illegittima la revoca.
Cass. civ. n. 31994/2024
In tema di società per azioni, la revoca dell'amministratore da parte dello Stato o dell'ente pubblico che lo ha nominato, ai sensi dell'art. 2449, comma 2, c.c., è un atto di diritto privato da imputarsi alla società partecipata, sicché della sua eventuale illegittimità (nella specie, perché adottata senza giusta causa) risponde la sola società e non anche lo Stato o l'ente titolare della relativa partecipazione.
Cass. civ. n. 4413/2024
Sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla revoca degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c., della società partecipata da ente pubblico - soggetto di diritto privato che non muta la propria natura in ragione della qualità dell'ente che ne è socio, il quale non può unilateralmente incidere sullo svolgimento del rapporto e sull'attività societaria mediante l'esercizio di poteri autoritativi, ma agisca solo nelle forme previste dal diritto societario -, in quanto la predetta revoca costituisce atto dell'ente pubblico "a valle" della scelta iniziale di impiegare lo strumento societario, emanato in base al diritto privato e da questo regolato, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che la società sia a responsabilità limitata, dovendosi estendere a questa i principi già dettati per le società per azioni a partecipazione pubblica.
Cass. civ. n. 11375/2023
Il rapporto di amministrazione rientra a pieno titolo in ambito privatistico, in quanto la nomina e la revoca di amministratori e sindaci delle società a partecipazione pubblica (anche costituite secondo il modello delle società in house providing) da parte dell'ente pubblico debbono essere ascritte agli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzazione del modello societario e restano perciò interamente assoggettate alle regole del diritto privato commerciale proprie del modello recepito, senza essere riconducibili all'esercizio di alcun pubblico potere, come si evince chiaramente dal testo dell'art. 2449 cod. civ., il quale, da un lato, individua nello statuto sociale, e dunque in un atto fondamentale di natura negoziale, la fonte esclusiva dell'attribuzione al socio pubblico della facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla sua partecipazione, con la correlata facoltà di revocarli, e, dall'altro, precisa che gli amministratori così nominati hanno i medesimi diritti e i medesimi obblighi di quelli designati dall'assemblea.
Cass. civ. n. 19676/2016
La controversia riguardante l'impugnazione della deliberazione della giunta comunale recante la nomina del rappresentante del comune nel consiglio di amministrazione di una società per azioni interamente partecipata da enti locali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, stante la natura di diritto soggettivo della posizione coinvolta oggetto di contestazione e l'assenza di una specifica attribuzione al giudice amministrativo, per tale fattispecie, di una giurisdizione su diritti. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 12339/2010
Quando la P.A. intenda dar vita ad una società mista a partecipazione pubblico-privata, l'accertata violazione delle regole da seguire nel procedimento (di evidenza pubblica) di scelta del socio privato non è tale da incidere sull'esistenza giuridica della società - nella specie, di capitali - ormai iscritta nel registro delle imprese: peraltro, l'indicato accertamento comporta l'impossibilità per detta società di operare secondo l'originario progetto statutario e, quindi, di conseguire il proprio oggetto, dovendo dunque essa, ancorché giuridicamente esistente, considerarsi in situazione di scioglimento e, per ciò stesso, non in condizione di perseguire utilmente lo scopo per cui era stata creata, con conseguente carenza di interesse ad agire o ad intervenire in giudizio per tutelare posizioni soggettive connesse a quello scopo.
Cass. civ. n. 7799/2005
La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché il Comune ne possegga, in tutto o in parte, le azioni: il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, al Comune non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società. Ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento di provvedimenti comunali di non approvazione del bilancio e conseguente revoca degli amministratori di società per azioni di cui il Comune sia unico socio, costituendo gli atti impugnati espressione non di potestà amministrativa ma dei poteri conferiti al Comune dagli artt. 2383, 2458 e 2459 c.c., nella specie trasfusi nello statuto della società per azioni, e quindi manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica, cosicché la posizione soggettiva degli amministratori revocati che non svolgono né esercitano un pubblico servizio è configurabile in termini di diritto soggettivo, dovendo inoltre escludersi la riconducibilità di detta controversia nel novero di quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 33 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 (novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).