(massima n. 1)
Per l'elezione e la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di una società cooperativa, è legittimo avvalersi, in sede di votazione, di schede prestampate contenenti i nomi dei candidati proposti dal consiglio uscente a condizione che tale modalità di votazione non comporti lesione delle prerogative dell'assemblea circa le modalità della votazione e che non risulti menomato l'esercizio del diritto di voto dei singoli soci. Detta menomazione non può dirsi verificata solo se, ai soci, sia espressamente attribuita, anche verbalmente, dal presidente dell'assemblea (ove una specifica disposizione statutaria non richieda forme diverse, e purché l'attribuzione stessa risulti dal verbale) la facoltà di cancellare dalla scheda di voto i nominativi proposti per sostituirli con altri di proprio gradimento.