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Articolo 111 septies Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 111 septies Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualitą prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attivitą di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualitą prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice. Le piccole societą cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all'articolo 223-duodecies del codice devono trasformarsi nella societą cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice.

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