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Articolo 2501 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Forme di fusione

Dispositivo dell'art. 2501 Codice Civile

La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre(1).

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Note

(1) La fusione per incorporazione di società realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa della società incorporante.

Ratio Legis

La funzione della fusione è quella di consentire la concentrazione delle imprese societarie, ampliandone la dimensione e la competitività sul mercato, nonché evitando il duplice passaggio della liquidazione delle società originarie seguita dalla costituzione di una nuova società tra i medesimi soggetti (CAMPOBASSO).

Spiegazione dell'art. 2501 Codice Civile

La fusione è l'operazione straordinaria che comporta l'unificazione di due o più società in un'unica società. Si tratta di operazione particolarmente utilizzata dalle imprese societarie che intendano accrescere le proprie dimensioni, rendere maggiormente efficiente il ciclo produttivo (ad es: integrando in un'unica realtà società che si occupano di diversi frammenti del ciclo produttivo, riducendo così i costi), limitare la concorrenza e accedere a un bacino più ampio di clientela.

Anche in tal caso la norma non definisce il concetto di fusione, semmai classificando le due diverse forme nelle quali può essere realizzata:
  1. fusione in senso stretto (o propria): comporta la costituzione di un ente societario nuovo e l'estinzione delle società preesistenti che hanno partecipato alla fusione;
  2. fusione per incorporazione (o impropria):una o più delle società preesistenti partecipanti alla fusione vengono incorporate in altra società partecipante alla fusione, sì che quest'ultima continui a sopravvivere in seguito alla fusione, seppur caratterizzata da un mutato assetto organizzativo e patrimoniale.
Nonostante la disposizione in commento provveda solo ad evidenziare le due forme tipiche di fusione, giurisprudenza e dottrina sembrano concordare sulla natura unitaria dell'istituto, inquadrandolo tra le modificazioni dell'atto costitutivo che danno luogo a vicende meramente evolutive dell'ente societario e che non determinano la successione della società risultante dalla fusione alle società partecipanti alla fusione. Quindi, anche per la fusione vale il c.d. principio di continuità nei rapporti giuridici, sancito per la trasformazione (v. art. 2498).

La norma infine proibisce di partecipare alla fusione alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. E' sorto tuttavia il dubbio circa la compatibilità generale tra fusione e stato di liquidazione. Secondo l'orientamento notarile prevalente, tuttavia, la fusione è strumento che potrebbe rivelarsi utile anche al fine di agevolare le operazioni di liquidazione, non essendo dunque radicalmente incompatibile con lo stato di liquidazione della società (fusione a scopo liquidativo). Qualora tuttavia lo scopo perseguito sia diverso da quello liquidativo, parte della dottrina notarile ritiene implicita, nella delibera di approvazione del progetto di fusione, la revoca dello stato di liquidazione.

Benché dalla fusione possano derivare effetti, sul piano organizzativo, sostanzialmente simili a quelli riconnessi al conferimento d'azienda, va tenuto in considerazione che nel primo caso le azioni o le azioni o quote della società risultante o incorporante sono assegnate ai soci delle società fuse o incorporate, nel secondo le azioni o quote della società conferitaria sono assegnate alla società conferente.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

14 DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE Per quel che riguarda il tema delle fusioni, l'indicazione contenuta nella legge-delega di "semplificare e precisare il procedimento" doveva coniugarsi con l'esigenza di rispettare i vincoli di derivazione comunitaria (e, in particolare, quelli imposti dalla direttiva 78/855/CEE del 9.10.1978, cui – nel nostro Paese – è stata data attuazione in forza del d. lgs 16.1.1991, n. 22). Si è così ritenuto di operare su due piani: a) da un lato – per quanto riguarda le fusioni cui partecipano società il cui capitale è rappresentato da azioni (alle quali si applicano le previsioni della sopramenzionata direttiva comunitaria) – sfruttando, al fine di "semplificare e precisare il procedimento", taluni margini consentiti dalla direttiva stessa e non "sfruttati" dal d. lgs. n. 22/1991; b) da altro lato – per quanto riguarda le fusioni cui, invece, non partecipano società il cui capitale è rappresentato da azioni (alle quali non trovano applicazione le previsioni della sopramenzionata direttiva comunitaria) – derogando altresì, sempre al fine di "semplificare e precisare il procedimento", a talune indicazioni previste come tassative dalla direttiva stessa. Così: Dal primo punto di vista, si è utilizzato il margine di discrezionalità consentito agli Stati membri dall'art. 1, comma 3°, della direttiva per eliminare l'attuale previsione secondo cui "la partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali" (art. 2501 del c.c., comma 2°); si è espressamente consentita una (seppure estremamente limitata) possibilità di modifica del progetto di fusione in sede di approvazione della fusione stessa (art. 2502 del c.c., comma 2°); si è cercato di trovare un miglior contemperamento tra l'esigenza di celerità del procedimento di fusione e quella di tutela dei creditori sociali (art. 2503 del c.c., commi 1°, 2° e 3°); si è sfruttato il margine di discrezionalità concesso agli Stati membri dagli artt. 25 e 27 della direttiva per consentire, in ipotesi di fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il 90% di tutte le loro azioni o quote, che l'approvazione della fusione stessa venga effettuata dall'organo amministrativo (art. 2505 del c.c., comma 2°; art. 2505-bis, comma 2°), ecc.; Dal secondo punto di vista – con riferimento alle fusioni cui non partecipano società il cui capitale è rappresentato da azioni – si è prevista (all'art. 2505 quater), proprio al fine di ulteriormente semplificare ed accelerare il procedimento di fusione, tutta una serie di deroghe al modello di derivazione comunitaria. Per quel che concerne le operazioni di leveraged buyout – relativamente alle quali la legge-delega (art. 7, comma 1°, lett. d) demandava al legislatore delegato di "prevedere che le fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, non comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357 quater del codice civile, e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui all'articolo 2358 del codice civile" – si sono indicate le condizioni cui dette fusioni devono sottostare (art. 2501-bis). Infine, si sono introdotte specifiche previsioni per dare attuazione, da un alto, all'indicazione della legge– delega (art. 7, comma 1, lett. c) che impone al legislatore delegato di "disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successive alle operazioni di fusione" (cfr. art. 2504-bis, comma 4°) e, da altro lato, a quelle (art. 7, comma 1, lett. b) di "disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle (…) fusioni eterogenee" (cfr. art. 2502, comma 2°; art. 2504-bis, comma 5°). Anche per quel che riguarda le scissioni, è stato necessario contemperare le indicazioni contenute nella legge delega con l'esigenza di rispettare i vincoli di derivazione comunitaria (e, in particolare, quelli imposti dalla direttiva 82/891/CEE del 17.12.1982, cui – nel nostro Paese – è stata data attuazione in forza del d. lgs. 16.11.1991, n. 22). Si è così provveduto – come già in tema di fusione – a sfruttare taluni margini consentiti dalla direttiva e non "sfruttati" dal d. lgs. n. 22/1991). Il che è stato fatto, da un lato, facendo ampio ricorso alla tecnica del rinvio alle nuove norme in tema di fusione e, da latro lato, a previsioni specifiche, quale quella (art. 2506 del c.c., comma 2°) che consente "un conguaglio in denaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale della azioni o quote attribuite" ai soci della società scissa, ovvio quello (art. 2506, comma 2°) che consente "che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni della società scissa"; o, ancora, quella (art. 2506-bis, comma 3°) che contempla che, per gli "elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto", "la responsabilità solidale è limitata all'attivo netto attribuito in ciascuna società beneficiaria", o, infine, quello (art. 2506-bis, comma 4°) che preveda che, "nell'ipotesi in cui le azioni delle società beneficiarie sono attribuite agli azionisti della società scissa non proporzionalmente ai loro diritti sul capitale di tale società, gli azionisti minoritari possono esercitare il diritto di far acquistare le proprie azioni al valore corrente concordemente determinato, ovvero a quello che, in mancanza di accordo, sarà determinato dal giudice". Da un punto di vista terminologico si è ritenuto opportuno in tema di scissione caratterizzare i suoi riflessi sui beni in termini di "assegnazione" e non di "trasferimento". Ciò anche la fine di chiarire, come riconosciuto da giurisprudenza consolidata, che nell'ipotesi di scissione medesima non si applicano le regole peculiari dei trasferimenti dei singoli beni (ad esempio relative alla situazione edilizia degli immobili).

Massime relative all'art. 2501 Codice Civile

Cass. civ. n. 18188/2016

In caso di fusione per incorporazione, ai sensi degli artt. 2501 e segg. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, la società incorporata, in quanto coinvolta in una vicenda evolutiva-modificativa, con mutamento solo formale dell'organizzazione societaria già esistente, non si estingue e, sopravvivendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, resta legittimata all'impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui è parte.

Cass. civ. n. 21016/2006

Nel caso di dichiarazione di fallimento di una società entro l'anno dall'estinzione per fusione, il diritto ad essere sentito in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, spetta al legale rappresentante della società estinta, per le conseguenze che tale pronuncia può avere nei suoi confronti, nonché al socio illimitatamente responsabile, in quanto assoggettabile a fallimento personale, mentre non è obbligatoria l'audizione della società nata dalla fusione, pur rivestendo quest'ultima la qualità di successore a titolo universale della società sottoposta alla procedura concorsuale.

Cass. civ. n. 14526/2006

A seguito della nuova formulazione dell'art. 2504 bis cod. civ., introdotta per effetto del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004), in base al cui primo comma la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione, la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico (allo stesso modo di quanto avviene con la trasformazione), senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo, con la conseguenza che essa, implicando ora anche la continuità nei rapporti processuali, non comporta più, a norma degli artt. 110, 299 e 300 cod. proc. civ., interruzione del processo in cui sia parte una società partecipante, per l'appunto, ad una fusione. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha rigettato l'eccezione della società assicuratrice resistente che aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione per essere stato lo stesso notificato, nella vigenza del nuovo art. 2504 bis cod. civ., alla società assicuratrice convenuta nel grado di merito quando ormai era estinta perché incorporata successivamente per fusione da altra società). (Rigetta, Giud. pace Rimini, 19 Febbraio 2004).

Cass. civ. n. 22236/2004

La fusione di due o più società realizza una successione universale corrispondente alla successione universale "mortis causa" e determina l'estinzione delle società che confluiscono in quella nuova (cosiddetta fusione in senso proprio), ovvero di quelle assorbite in una di esse (cosiddetta fusione per incorporazione), con contestuale sostituzione della nuova società o della società incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società estinta; questi effetti si producono dall'esecuzione dell'ultima delle iscrizioni nel Registro delle imprese previste dall'art. 2504 c.c., e, nel caso in cui una delle società partecipanti alla fusione ovvero quella risultante dalla fusione o quella incorporante sia una S.p.A., una S.a.p.a., o una S.r.l., sono opponibili ai terzi dalla data della pubblicazione dell'atto di fusione nella Gazzetta Ufficiale (art. 2540 c.c., comma quarto, abrogato dall'art. 30, legge n. 340 del 2000, applicabile nella specie "ratione temporis"). Pertanto, qualora la società incorporata sia parte di un giudizio e la fusione abbia prodotto i succitati effetti e sia divenuta opponibile dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado ed anteriormente alla notificazione dell'impugnazione, l'appello notificato alla società incorporata è viziato da nullità rilevabile d'ufficio, ex art. 164 c.p.c., primo comma, ma la nullità è sanata dalla costituzione in giudizio della società incorporata, con effetto "ex nunc", qualora sia applicabile l'art. 164 c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 9, legge n. 353 del 1990, sicché la sanatoria resta esclusa se la costituzione sia avvenuta oltre il termine annuale per l'impugnazione (Fattispecie concernente un giudizio instaurato anteriormente al 30 aprile 1995, nel quale la fusione si era perfezionata prima del decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, con conseguente inapplicabilità dell'art. 328 c.p.c., terzo comma).

Cass. civ. n. 11269/2004

Allorché la fusione di società mediante incorporazione - che determina l'estinzione della società assoggettata a fusione ed il subingresso di quella incorporante nei rapporti ad essa relativi, avendosi una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale "mortis causa" - sopravvenga nel corso del giudizio di merito prima della chiusura della discussione, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 300 c.p.c. Ne deriva che, ove il procuratore costituito, unico legittimato ai sensi del citato art. 300 c.p.c., ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, entro l'udienza di discussione, l'avvenuta estinzione della società, da lui rappresentata, assoggettata a fusione, la posizione giuridica di quest'ultima resta stabilizzata, rispetto alle altre parti e al giudice, quale soggetto giuridico ancora esistente, con correlativa ultrattività del mandato alle liti, pure nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto processuale mediante proposizione di impugnazione, con la conseguenza che l'impugnazione a detta società deve ritenersi validamente notificata presso il procuratore stesso a norma dell'art. 330 c.p.c., primo comma, e ciò anche se la parte notificante abbia avuto conoscenza dell'evento.

Cass. civ. n. 8448/2004

La disposizione di cui all'art. 10, comma quinto del D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, la quale ha previsto l'assoggettamento all'imposta fissa di registro di tutte le operazioni di fusione societaria, non può essere considerata quale una norma interpretativa, e quindi è stata priva di efficacia retroattiva.

La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, come modificata dalle direttive del Consiglio 9 aprile 1973, n. 73/80 CEE e 10 giugno 1985, 85/303/CEE, non osta alla riscossione della imposta proporzionale di registro in base alla Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in caso di incorporazione di società ad opera di altra società che detiene la totalità delle azioni o delle quote della società incorporata, non potendo tale operazione inquadrarsi nella fattispecie dei conferimenti dell'intero patrimonio societario in altra società di capitali remunerati esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali, disciplinata dalla direttiva, essendo già tutte le quote od azioni appartenenti all'incorporante (conf. Corte di Giustizia della CEE, sez. VI, 27 ottobre 1998 n. 152); nè, d'altra parte, la fusione mediante incorporazione in una società che possiede l'intera partecipazione della società incorporata può ritenersi modifica statutaria o dell'atto costitutivo, come tale non assoggettabile all'imposta di registro ai sensi dell'art. 4, III paragrafo della direttiva 69/335/CEE atteso che nel nostro ordinamento l'incorporazione di società interamente possedute hanno natura e disciplina diversa dalle modificazioni dell'atto costitutivo (per le prime, ai sensi dell'art. 2504-quinquies cod. civ., e per le seconde, a norma degli artt. 2494 e segg. cod. civ.).

Cass. civ. n. 554/2004

La fusione per incorporazione di società determina l'automatica estinzione della società incorporata ed il subingresso per successione a titolo universale (corrispondente alla successione universale "mortis causa") della società incorporante nei rapporti giuridici attivi e passivi - anche processuali - già facenti capo alla società incorporata. Ne consegue che l'impugnazione della sentenza proposta nei confronti della parte estinta è, ai sensi del combinato disposto dell'art. 163 c.p.c., primo comma, n. 3, e dell'art. 164 c.p.c., (non già inesistente bensì) affetta da nullità sanabile mediante la costituzione in giudizio del successore a titolo universale, con effetti, peraltro, diversi a seconda che la controversia risulti essere stata promossa prima o dopo il 30 aprile 1995: se promossa prima di tale data, trova infatti applicazione l'art. 164 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 353 del 1990, e la sanatoria ha efficacia "ex nunc", impedendo così l'inammissibilità dell'appello, sempre che la detta costituzione in giudizio sia avvenuta prima della scadenza del termine per impugnare; se promossa dopo tale data, il suindicato art. 164 c.p.c. è invece applicabile nel testo vigente e la sanatoria ha efficacia "ex tunc", rimanendo conseguentemente sempre e comunque impedita l'inammissibilità dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 15093/2000

La fusione, nelle due forme previste dall'art. 2501 c.c., ha efficacia traslativa, dal momento che l'unificazione di più società separate ed indipendenti, che tale operazione determina, comporta la concentrazione (e quindi il trasferimento) dei loro rispettivi patrimoni in un'unica struttura produttiva, operazione alla quale deve riconoscersi carattere oneroso, posto che i trasferimenti delle masse patrimoniali delle singole società che partecipano alla fusione sono fra loro collegati ed interdipendenti; e ciò sia quando la fusione porta alla costituzione di una società nuova, sia nel caso di incorporazione, in quanto i soci della società incorporata entrano a far parte della società incorporante, acquisendo una nuova partecipazione, rappresentativa dell'intero patrimonio aziendale risultante dalla fusione, la cui entità è determinata sulla base del rapporto (il cosiddetto rapporto di cambio) esistente tra i valori netti emergenti dalle situazioni patrimoniali delle due società.

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Federigo N. chiede
domenica 05/06/2016 - Toscana
“Fusione mediante Unione di due banche di credito cooperativo con la COSTUTUZIONE di una NUOVA NUOVA BCC (con cambio di denominazione). Gli statuti di tutte le società (vecchie e nuova) riprendo lo statuto tipo di Banca d’Italia ed in entrambi gli statuti (nuovo e vecchio) all’art. 32 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) è riportato:
“ Non possono essere nominati, e se eletti decadono:
d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto.”
Chiedo: può un ex dipendente della Bcc che andrà a fondersi, in pensione da due anni e tre mesi, essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della BCC nata dalla fusione per unione delle altre due?”
Consulenza legale i 13/06/2016
Sembra evidente che la risposta sia negativa.

La norma di cui allo Statuto non distingue tra le cause di cessazione del rapporto (ad esempio, non si richiede che il rapporto sia cessato anzitempo rispetto alla sua naturale scadenza, come nel caso di intervenute dimissioni, licenziamento, ecc, oppure che sia cessato perché giunto alla sua scadenza contrattuale, come nel caso di specie, in cui si parla di pensione), ma ricollega l’effetto preclusivo ad un semplice requisito temporale (3 anni come intervallo temporale tra cessazione del vecchio rapporto alle dipendenze ed eventuale inizio di quello nuovo come consigliere).

D’altro canto, se anche gli Statuti (nuovo e vecchio) della società riprendono quello della Banca d’Italia, non ci possono essere dubbi di sorta sul significato della clausola in commento. Lo Statuto della Banca d’Italia, infatti, all’art. 16, laddove si precisano i criteri di individuazione di membri del Consiglio Superiore, che è l’organo amministrativo, stabilisce in modo molto chiaro: “2. Il comitato verifica il possesso dei requisiti prima della presentazione dei nominativi dei candidati all’assemblea, anche sulla base di dichiarazioni acquisite dagli interessati, dalle quali risulti comprovato che il nominativo interessato: (…) d) non ricopre e non ha ricoperto negli ultimi due anni cariche presso banche e società operanti nei settori finanziario o assicurativo o presso altri soggetti che per 7 natura, attività esercitata o per altre circostanze anche contingenti, siano sottoposti a poteri di controllo, di vigilanza o comunque autoritativi della Banca d’Italia; e) non svolge né ha svolto negli ultimi due anni attività di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero di lavoro autonomo di carattere coordinato e continuativo per alcuno dei soggetti indicati alla lettera che precede”.