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Articolo 2479 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Assemblea dei soci

Dispositivo dell'art. 2479 bis Codice Civile

L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese [2366](1).

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento(2).

Note

(1) Vengono individuate le modalità per convocare l'assemblea dei soci.
(2) L'assemblea può dirsi "totalitaria" qualora: (i) vi partecipino tutti i soci; (ii) tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o almeno informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Ratio Legis

La norma disciplina le modalità di convocazione dell'assemblea e fissa, con previsione derogabile, il quorum costitutivo e deliberativo per l'assunzione delle decisioni assembleari.

Spiegazione dell'art. 2479 bis Codice Civile

Il regime legale della s.r.l. prevede che i soci assumano le proprie determinazioni in sede assembleare e, quindi, con metodo collegiale. Si tratta tuttavia di norma dispositiva, potendo quindi l’atto costitutivo disporre l’adozione di metodi non collegiali (consultazione scritta; consenso per iscritto), fermo quanto disposto dall’art. 2479, co. 2.

Quanto allo svolgimento dell’assemblea, la disposizione in commento rimette interamente all'atto costitutivo la disciplina delle modalità di convocazione dell’assemblea, con l’unico limite per cui debba essere in ogni caso assicurata ai soci una tempestiva informazione circa gli argomenti all’ordine del giorno.
Nel silenzio dell'atto costitutivo si ritiene che la convocazione dell'assemblea spetti agli amministratori.
L’atto costitutivo può in ogni caso attribuire il potere di convocazione dell'assemblea anche ai soci, sia a titolo di diritto particolare, sia quale potere connesso semplicemente alla qualità di “socio”.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, in quanto la sua funzione è quella di informare i soci (Comitato Triveneto dei Notai - massima I.B.3).
La convocazione dell'assemblea può inoltre prevedere una o più date ulteriori per lo svolgimento dell'adunanza (ad esempio: seconda e terza convocazione) e potranno essere fissati quorum costitutivi diversi per ogni convocazione (Comitato Triveneto dei Notai - massima I.B.1).

A differenza che nella s.p.a., non sono previsti limiti alla facoltà di farsi rappresentare, non applicandosi l'art. 2372. A tal fine, il socio di una s.r.l. può delegare anche un componente dell'organo amministrativo o di controllo, o un dipendente della società o una società controllata (Consiglio Notarile di Milano - massima n. 63).
La delega non può tuttavia riguardare solo una determinata porzione della partecipazione, in ragione del principio di unitarietà della partecipazione.
Non è previsto che la rappresentanza sia attribuita mediante atto avente forma scritta, essendo dunque ammissibile il rilascio in forma orale della procura. In ogni caso, la forma scritta si ritiene necessaria per esigenze probatorie e per consentire al presidente dell'assemblea di accertare la legittimazione dei presenti.

La legge non disciplina la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza. La dottrina ritiene tuttavia ammissibili le assemblee svolte con mezzi di telecomunicazione, nonché il voto per corrispondenza, purché tali metodi siano contemplati dall'atto costitutivo (Consiglio Notarile di Milano - massima n. 14; Comitato Triveneto dei Notai - massima I.B.10).

A differenza delle s.p.a., per le s.r.l. non è replicata la distinzione tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria. A tal proposito, la norma prevede solo:
- un quorum costitutivo: per essere validamente costituita, all'assemblea devono intervenire tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale;
- un quorum deliberativo: al fine di deliberare, sarà necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.
Alla regola fanno eccezione le delibere concernenti la modificazione dell’atto costitutivo oppure le operazioni che determinino una modificazione sostanziale dell’oggetto sociale, per le quali si dispone che la maggioranza assoluta degli intervenuti in assemblea debba rappresentare almeno la metà del capitale sociale.

Lo statuto può in ogni caso prevedere l’innalzamento o l’abbassamento dei quorum.

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o nel comune in cui è posta la sede della società, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo.

La figura del presidente dell'assemblea è indicata, anche per relationem, nell'atto costitutivo. In mancanza di previsione statutaria, il presidente può essere nominato dagli intervenuti in assemblea.
Al presidente spetta il potere di accertare la regolare costituzione dell'assemblea ed il potere di garantire l’ordinato svolgimento dei lavori assembleari.
La figura del segretario non è invece prevista dalle norme sulla s.r.l., sebbene si ritenga che l'atto costitutivo la possa espressamente contemplare. In mancanza del segretario, il potere di verbalizzazione spetta al presidente, ad eccezione delle ipotesi in cui il verbale debba essere redatto dal notaio (Comitato Triveneto dei Notai - massima I.B.26).

La norma disciplina all'ultimo comma l'ipotesi dell'assemblea totalitaria. In questo caso, a differenza della s.p.a., nella s.r.l. può essere assente la totalità dei membri dell’organo amministrativo e del collegio sindacale, purché informati della riunione.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

Massime relative all'art. 2479 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 603/2017

L’indicazione nominativa dei partecipanti e dei votanti ad un’assemblea di società per azioni consente di verificare se i voti siano stati validamente espressi dai soggetti a ciò legittimati ed è, quindi, necessaria per ricostruire la genesi del processo deliberativo ed accertare la validità delle determinazioni assunte. Ne consegue che, ove manchi la relativa documentazione (anche in foglio separato, purché “allegato” al verbale, in modo da farne parte integrante, e cioè richiamato ovvero allo stesso materialmente unito), la delibera è annullabile.

Cass. civ. n. 10821/2016

In tema di società a responsabilità limitata, il potere di convocare l'assemblea (nella specie, per decidere sulla revoca dell'amministratore), in caso di inerzia dell'organo di gestione, deve riconoscersi, nel silenzio della legge e dell'atto costitutivo, ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, stante, da un lato, il mancato richiamo, nella disciplina di tali società, dell'art. 2367 c.c., dettato per le società per azioni e non applicabile in via analogica, attesa la forte differenza tra i due tipi societari, e, dall'altro, l'inutilizzabilità dell'art. 2487 c.c., in quanto relativo alla nomina e revoca non degli amministratori ma dei liquidatori. (Principio di diritto pronunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Cass. civ. n. 23218/2013

Salvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.

Cass. civ. n. 1034/2007

Il riferimento alla sede della società come luogo di convocazione dell'assemblea di una società a responsabilità limitata - di cui all'art. 2363 c.c., applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 2486 c.c. (nel testo previgente al D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6) - può essere interpretato nel senso che, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea possa essere convocata entro l'ambito del territorio del comune in cui si trova la sede della società. Deve invece ritenersi illegittima la convocazione dell'assemblea in un comune diverso da quello ove si trova la sede sociale, benché distante pochi chilometri e facilmente raggiungibile senza aggravi di costi.

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M. T. chiede
venerdì 30/08/2024
“società SRL con due soci paritari al 50%
assemblea "ordinaria" regolarmente convocata
si presenta in assemblea solo uno dei due soci, portatore del 50% del capitale sociale
- l'assemblea è validamente costituita (presente almeno il 50% del cs)
- l'unico socio presente vota a favore della proposta, pertanto, la delibera viene approvata (con il voto favorevole del 100% del capitale presente).
Sono a chiedere cortesemente se l'interpretazione sopra esposta è corretta.
Cordialmente

Consulenza legale i 06/09/2024
Il terzo comma dell’art. 2479 bis del c.c. dispone che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza assoluta (quorum deliberativo); in caso di modificazioni dell'atto costitutivo o di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'2479 del c.c.), è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
Nel caso esposto, pertanto, salvo diverse disposizioni dell’atto costitutivo, si considerano raggiunti tanto il quorum costitutivo che quello deliberativo.