La norma impone l'obbligo di deposito ai soli
amministratori ma, nel caso di loro inerzia, il deposito dovrà essere effettuato dai
sindaci.
I trenta giorni decorrono dal completamento delle sottoscrizioni, se avvenuto prima del termine di cui all'art.
2439, ovvero da tale data.
In caso di
aumento dichiarato
scindibile si ammette la possibilità di attestazioni intermedie con il progredire delle sottoscrizioni, sempre che nella deliberazione di aumento si sia prevista l'efficacia immediata di queste.
Non si ritiene necessario il deposito dell'attestazione quando l'aumento sia stato sottoscritto integralmente nel corso dell'
assemblea e di ciò sia stato dato atto nel
verbale. L'iscrizione del verbale soddisferebbe già, in tal caso, l'esigenza di pubblicità richiesta dalla norma.
Tra gli atti in cui la menzione non è consentita, prima del deposito dell'attestazione, rientra anche il
bilancio, mentre non vi rientra lo
statuto, ma soltanto quando risulti che la sottoscrizione dell'aumento sia stata contestuale alla sua deliberazione o quando sia specificato che si tratta di aumento soltanto deliberato.