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Articolo 2419 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Azione individuale degli obbligazionisti

Dispositivo dell'art. 2419 Codice Civile

Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti [2395], salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415.

Ratio Legis

La norma regola i rapporti tra tutela assicurata all'organizzazione di gruppo e tutela individuale dell'obbligazionista.

Spiegazione dell'art. 2419 Codice Civile

L'obbligazionista conserva il potere di agire individualmente nei confronti della società, ciò sia per gli atti che la società compia esclusivamente nei suoi confronti, sia quando viene intaccato l'interesse comune della categoria.
Gli effetti dell'azione proposta dal singolo obbligazionista, seppur a tutela di interessi comuni, restano circoscritti al solo agente, a meno che non si tratti di azioni dotate di efficacia erga omnes, come l'azione di nullità.

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