(massima n. 1)
L'offerta al pubblico di valori mobiliari di associazione in partecipazione - mediante emissione di certificati rappresentativi della posizione di associato - non costituisce negozio in frode alla legge, ex art. 1344 c.c. in relazione all'art. 2410 c.c. ed alla luce della legge n. 216 del 1974 (disposizioni applicabili, "ratione temporis", con riguardo al quadro normativo vigente prima del d.l.vo n. 385 del 1993), in quanto la disciplina del prestito obbligazionario č modellata su quella del mutuo, e la diversitā rispetto al contratto di associazione in partecipazione, individuabile nel fatto che l'associato rischia il suo apporto, porta ad escludere che l'emissione di buoni rappresentativi da parte dell'associata possa integrare l'elusione dell'art. 2410 c.c.