(massima n. 1)
Poiché la deliberazione dell'assemblea di una società, ancorché impugnata per pretesa invalidità, può essere eseguita (salvo il potere di sospensione attribuito al giudice dall'art. 2378 c.c.), i terzi sottoscrittori in buona fede di nuove azioni, emesse in esecuzione di una deliberazione impugnata, debbono essere considerati soci a tutti gli effetti, e come tali, alle condizioni stabilite dall'art. 2370 c.c., hanno diritto ad intervenire alle assemblee successive, qualunque sia l'oggetto sul quale si debba deliberare. (Nella specie: il S.C. ha ritenuto legittima la partecipazione di detti nuovi soci ad un'assemblea avente ad oggetto la convalida della delibera di un aumento di capitale, in esecuzione della quale erano state emesse le azioni da essi sottoscritte. Ha rilevato, peraltro, in via ipotetica ed astratta, che non potrebbe escludersi in siffatta situazione un conflitto di interessi tra società e nuovi soci, essendo questi ultimi interessati alla delibera sostitutiva, il che impedirebbe l'esercizio del diritto di voto da parte di essi; ma ha considerato che, correttamente, i giudici di merito avevano escluso tale ipotesi in concreto, rilevando che, attraverso l'espediente valido di munire i nuovi soci intervenuti di biglietti d'ammissione di diverso colore, era stato verificato che, anche escludendo i voti dei nuovi soci, la deliberazione di convalida risultava approvata con larga maggioranza).