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Articolo 2341 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Pubblicità dei patti parasociali

Dispositivo dell'art. 2341 ter Codice Civile

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese(1).

In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 4, comma 3, lettera b) della L. 5 marzo 2024, n. 21.

Ratio Legis

La norma, applicabile solo alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, si propone di rafforzare la trasparenza nei confronti del mercato e degli investitori, al fine di renderli edotti circa l'effettiva stabilità e/o conformazione degli assetti proprietari e di comando della società.

Spiegazione dell'art. 2341 ter Codice Civile

In considerazione del fatto che la disciplina delle società aperte si fonda sull’esigenza di garantire un elevato livello di trasparenza informativa nei confronti del mercato e degli investitori, la norma in oggetto prevede che eventuali patti parasociali debbano essere:
  1. comunicati tempestivamente alla società
  2. dichiarati in apertura di ogni assemblea, con annotazione nel relativo verbale (da depositarsi presso il registro delle imprese).
L’inadempimento agli obblighi di disclosure comporta il divieto di esercitare il diritto di voto per i soci che siano parte del patto parasociale, così rendendo impugnabili tutte le deliberazioni assunte con il voto determinante di soggetti che non avrebbero potuto prendere parte alle votazioni.
Inoltre, per le società quotate, l'art. 122, 1° comma, del Testo Unico della Finanza (T.U.F. - D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) prevede una disciplina ancor più rigorosa, disponendo che i patti parasociali aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di voto (sindacati di voto), entro cinque giorni dalla loro stipulazione, debbano essere:
a) comunicati alla Consob;
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale.

L’inosservanza di tali obblighi comporta la nullità del patto in questione.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

2 In attuazione dell'art. 4, comma 7°, lettera c), della legge delega gli artt. 2341 bis e 2341 ter dettano norme sui patti parasociali, le quali si pongono in continuità con le norme a suo tempo introdotte dal testo unico della intermediazione finanziaria per le società emittenti di azioni quotate nei mercati regolamentati. Si è mirato a cogliere la comune funzione delle diverse fattispecie di patti parasociali, individuandola nel fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, e ciò anche per scongiurare il rischio, già manifestatosi in relazione alle società quotate, di una impropria estensione delle norme sui patti parasociali a fattispecie che nulla hanno a che vedere con questi. A tali effetti è stato anche chiarito che le norme sui patti parasociali non si applicano a clausole accessorie di accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni e servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo. La disciplina codicistica differisce da quella del testo unico per la diversa durata dei patti, che per le società non quotate non può essere superiore a cinque anni, oltre che per le diverse modalità della loro pubblicità, che è peraltro prevista solo per i patti parasociali relativi a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. La pubblicità consiste nella comunicazione dei patti parasociali alla società e nella loro dichiarazione in apertura di ogni assemblea. L'omessa dichiarazione in assemblea (ma non anche l'omessa comunicazione alla società) comporta la conseguenza che i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e che le deliberazioni assunte con il loro voto determinante sono annullabili. La disciplina, inserita nel capo relativo alle società per azioni, ha inteso regolare la fattispecie con riferimento a quel tipo sociale, perché in esso è più sentita l'esigenza di garantire regole certe e definite in considerazione della maggiore rilevanza per il pubblico e per il mercato finanziario; essa, ovviamente, non intende escludere la possibilità che analoghi patti riguardino altre forme di società, per le quali ovviamente resterà applicabile la disciplina generale dell'autonomia privata e dei contratti, così per esempio per le società a responsabilità limitata, come anche per le società di persone.

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