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Articolo 2367 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Convocazione su richiesta di soci

Dispositivo dell'art. 2367 Codice Civile

Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare [2364, 2364 bis] senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare [2415].

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci [2406] o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla [20].

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa(1) per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Note

(1) Oggetto dell'assemblea convocata su richiesta dei soci non può essere la discussione e l'approvazione del bilancio.

Ratio Legis

La ratio della norma viene tradizionalmente individuata nella tutela dei soci di minoranza esterni al gruppo di comando cui fanno capo, ordinariamente, gli amministratori. Essa, dunque, introduce un temperamento al principio secondo il quale gli amministratori hanno il potere di circoscrivere la competenza decisionale dell'assemblea (Tucci).
Atteso il carattere inderogabile della norma, l'autonomia statutaria non può sopprimere o limitare il diritto dei soci (Frè, Sbisà).

Spiegazione dell'art. 2367 Codice Civile

La norma attribuisce il potere di richiedere agli amministratori la convocazione dell'assemblea ai soci titolari di una determinata aliquota del capitale sociale. Non è precisato un termine entro cui convocare l'assemblea ma la norma dice "senza ritardo". Solitamente nella richiesta i soci indicano un termine entro cui convocare l'assemblea, per cui è opportuno che entro tale termine gli amministratori convochino la stessa.
Sugli amministratori non incombe un obbligo assoluto di convocare l'assemblea a seguito della richiesta, avendo essi il potere di valutare i contenuti indicati nel proposto ordine del giorno e di sindacare se questi sono contra legem, impossibili o estranei alla competenza assembleare: tuttavia, deve ritenersi che ad essi non sia attribuito un potere discrezionale di opporre un rifiuto per ragioni di mera opportunità (Grippo Bolognesi).

L'ultimo comma dell'articolo in commento non ammette la convocazione su richiesta di soci per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Conseguentemente, il limite legale impedisce la convocazione in argomento sia per gran parte delle assemblee straordinarie ma anche per importanti decisioni dell'assemblea ordinaria, quale, ad es., l'approvazione del bilancio redatto dagli amministratori, così sostanzialmente limitandosi il perimetro di applicazione della norma alla nomina ed alla revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile (Grippo Bolognesi, i quali notano che il potere di cui all'art. 2367 diviene uno strumento utile alla stessa maggioranza per rimuovere i propri managers), alla proposizione dell'azione di responsabilità ed allo scioglimento anticipato della società. Esulano, invece, dall'ambito di applicazione della norma le deliberazioni di fusione e scissione, l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e da liberare in natura nonché le modifiche statutarie e l'autorizzazione di atti di gestione da parte degli amministratori (Tucci).

La norma prevede che gli amministratori non sono obbligati automaticamente alla convocazione dell'assemblea, una volta pervenuta la richiesta da parte dei soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, ma possono sindacare la richiesta e rifiutare la convocazione, purché sulla base di motivi giustificati. Di conseguenza, il controllo del tribunale nel procedimento camerale previsto dal comma 2 è finalizzato esclusivamente ad accertare se ricorra o meno una delle ipotesi in cui il rifiuto degli amministratori possa ritenersi legittimo (Trib. Verona, 21 novembre 2008). Gli amministratori hanno il dovere di non accedere a richieste che possano risultare illegittime, immotivate o inutilmente ripetitive e pretestuose o che possano con probabilità dare vita a situazioni e deliberazioni capaci di recare danno alla società (Trib. Milano, 21 novembre 1994).

Qualora l'organo gestorio ovvero, in sua vece, l'organo di controllo non provveda, la convocazione dell'assemblea è disposta dal tribunale che, sentiti gli interessati, provvede con decreto contenente tutti gli elementi della convocazione e la designazione della persona che deve presiedere l'assemblea. Il tribunale deve operare una valutazione concernente la legittimità del rifiuto da parte degli amministratori.
Si tratta di una misura eccezionale, diretta a supplire all'inadempimento dell'obbligo di convocazione da parte degli amministratori e dell'organo di controllo, assicurando la salvaguardia dell'interesse al regolare funzionamento dell'assemblea (Tucci).

Non è ammissibile l'applicazione analogica alla società a responsabilità limitata, poiché la s.r.l. è ormai dotata di un apparato normativo autosufficiente che disciplina autonomamente anche la convocazione assembleare, non può più configurarsi alcun vuoto normativo che legittimi l'applicazione, in via analogica, della disposizione di cui all'art. 2367, dettata per le società per azioni, alle società a responsabilità limitata (Trib. Napoli, 13 luglio 2011). Conseguentemente, non è ammissibile la convocazione per via giudiziale dell'assemblea della s.r.l., in caso di inerzia dell'organo amministrativo, per la mancanza di norma apposita nella nuova disciplina e per l'inapplicabilità analogica dell'art. 2367.

Massime relative all'art. 2367 Codice Civile

Cass. civ. n. 10821/2016

In tema di società a responsabilità limitata, il potere di convocare l'assemblea (nella specie, per decidere sulla revoca dell'amministratore), in caso di inerzia dell'organo di gestione, deve riconoscersi, nel silenzio della legge e dell'atto costitutivo, ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, stante, da un lato, il mancato richiamo, nella disciplina di tali società, dell'art. 2367 c.c., dettato per le società per azioni e non applicabile in via analogica, attesa la forte differenza tra i due tipi societari, e, dall'altro, l'inutilizzabilità dell'art. 2487 c.c., in quanto relativo alla nomina e revoca non degli amministratori ma dei liquidatori. (Principio di diritto pronunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Cass. civ. n. 358/1994

Il presidente del tribunale che a norma del secondo comma dell'art. 2367 c.c., nel caso in cui gli amministratori o i sindaci non provvedano alla convocazione dell'assemblea, richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, ne ordina la convocazione, non ha il potere di stabilire chi ed in quale misura debba anticipare le spese di convocazione atteso che detta norma, a differenza di quanto previsto dall'art. 2409 c.c., nulla dispone in ordine all'onere o all'anticipazione delle spese relative all'attuazione del provvedimento.

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EDOARDO G. chiede
mercoledì 20/03/2019 - Friuli-Venezia
“L'art. 2367 - 1° comma dice che: "...devono convocare senza ritardo l'assemblea, ...".
Vorrei sapere il numero dei giorni, trascorsi i quali la convocazione può definirsi ritardata rispetto al "senza ritardo" prescritto dalla citata norma.”
Consulenza legale i 23/03/2019
Non è prevista alcuna prescrizione normativa del numero di giorni decorsi i quali la convocazione dell'assemblea ai sensi dell' art. 2367 del c.c. è da intendersi effettuata in ritardo.
Il ritardo infatti non potrà che essere valutato alla luce delle circostanze concrete, ovvero in base alle motivazioni che hanno spinto i soci alla richiesta della convocazione dell'assemblea.
Se trattasi di situazioni caratterizzate da estrema urgenza potrebbe essere considerato ritardo anche un solo giorno, così come, al contrario, potrebbe essere ritenuta congrua una convocazione dopo un paio di settimane o addirittura un mese.
A tal fine potrebbe essere utile verificare la presenza di una qualche previsione statutaria in merito.