La norma attribuisce il potere di richiedere agli
amministratori la convocazione dell'assemblea ai soci titolari di una determinata aliquota del
capitale sociale. Non è precisato un termine entro cui convocare l'assemblea ma la norma dice "senza ritardo". Solitamente nella richiesta i soci indicano un termine entro cui convocare l'assemblea, per cui è opportuno che entro tale termine gli amministratori convochino la stessa.
Sugli amministratori non incombe un obbligo assoluto di convocare l'assemblea a seguito della richiesta, avendo essi il potere di valutare i contenuti indicati nel proposto ordine del giorno e di sindacare se questi sono
contra legem, impossibili o estranei alla competenza assembleare: tuttavia, deve ritenersi che ad essi non sia attribuito un potere discrezionale di opporre un rifiuto per ragioni di mera opportunità (Grippo Bolognesi).
L'ultimo comma dell'articolo in commento non ammette la convocazione su richiesta di soci per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Conseguentemente, il limite legale impedisce la convocazione in argomento sia per gran parte delle assemblee straordinarie ma anche per importanti decisioni dell'
assemblea ordinaria, quale, ad es., l'approvazione del
bilancio redatto dagli amministratori, così sostanzialmente limitandosi il perimetro di applicazione della norma alla nomina ed alla
revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile (Grippo Bolognesi, i quali notano che il potere di cui all'art. 2367 diviene uno strumento utile alla stessa
maggioranza per rimuovere i propri managers), alla proposizione dell'azione di responsabilità ed allo scioglimento anticipato della società. Esulano, invece, dall'ambito di applicazione della norma le deliberazioni di fusione e scissione, l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e da liberare in natura nonché le modifiche statutarie e l'autorizzazione di atti di gestione da parte degli amministratori (Tucci).
La norma prevede che gli amministratori non sono obbligati automaticamente alla convocazione dell'assemblea, una volta pervenuta la richiesta da parte dei soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, ma possono sindacare la richiesta e rifiutare la convocazione, purché sulla base di motivi giustificati. Di conseguenza, il controllo del tribunale nel procedimento camerale previsto dal comma 2 è finalizzato esclusivamente ad accertare se ricorra o meno una delle ipotesi in cui il rifiuto degli amministratori possa ritenersi legittimo (Trib. Verona, 21 novembre 2008). Gli amministratori hanno il dovere di non accedere a richieste che possano risultare illegittime, immotivate o inutilmente ripetitive e pretestuose o che possano con probabilità dare vita a situazioni e deliberazioni capaci di recare danno alla società (Trib. Milano, 21 novembre 1994).
Qualora l'organo gestorio ovvero, in sua vece, l'organo di controllo non provveda, la convocazione dell'assemblea è disposta dal tribunale che, sentiti gli interessati, provvede con decreto contenente tutti gli elementi della convocazione e la designazione della persona che deve presiedere l'assemblea. Il tribunale deve operare una valutazione concernente la legittimità del rifiuto da parte degli amministratori.
Si tratta di una misura eccezionale, diretta a supplire all'inadempimento dell'obbligo di convocazione da parte degli amministratori e dell'organo di controllo, assicurando la salvaguardia dell'interesse al regolare funzionamento dell'assemblea (Tucci).
Non è ammissibile l'applicazione analogica alla
società a responsabilità limitata, poiché la s.r.l. è ormai dotata di un apparato normativo autosufficiente che disciplina autonomamente anche la convocazione assembleare, non può più configurarsi alcun vuoto normativo che legittimi l'applicazione, in via analogica, della disposizione di cui all'art. 2367, dettata per le
società per azioni, alle società a responsabilità limitata (Trib. Napoli, 13 luglio 2011). Conseguentemente, non è ammissibile la convocazione per via giudiziale dell'assemblea della s.r.l., in caso di inerzia dell'organo amministrativo, per la mancanza di norma apposita nella nuova disciplina e per l'inapplicabilità analogica dell'art. 2367.