In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori [2363, 2366, 2367, 2386, 2408, 2626], il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge(1).
Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere(2).
Note
(1)
Spetta al collegio sindacale la convocazione dell'assemblea e l'adempimento agli obblighi pubblicitari prescritti dalla legge non solo nei casi in cui l'organo amministrativo non vi provveda, ma anche nell'ipotesi di ingiustificato ritardo.
(2)
E' riconosciuta al collegio sindacale la possibilità di convocare l'assemblea, fuori dei casi previsti dalla legge e previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, qualora nell'espletamento dei propri compiti ravvisi fatti di notevole gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.