(massima n. 1)
Il presidente del tribunale che a norma del secondo comma dell'art. 2367 c.c., nel caso in cui gli amministratori o i sindaci non provvedano alla convocazione dell'assemblea, richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, ne ordina la convocazione, non ha il potere di stabilire chi ed in quale misura debba anticipare le spese di convocazione atteso che detta norma, a differenza di quanto previsto dall'art. 2409 c.c., nulla dispone in ordine all'onere o all'anticipazione delle spese relative all'attuazione del provvedimento.