Cass. civ. n. 20181/2022
In tema di società di capitali, la nozione di abuso della personalità giuridica assume rilievo al fine di contrastare lo schermo dietro cui si cela il "socio tiranno", in modo tale da accollargli la responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte dalla società di capitali, da lui diretta e controllata, consentendo l'aggressione del suo patrimonio personale da parte dei creditori della società. Non è, invece, configurabile al fine di eludere l'esistenza di un soggetto dotato di personalità giuridica e di patrimonio separato, in modo tale da consentire l'aggressione di tale patrimonio (e non della sola quota di pertinenza) da parte dei creditori personali del socio, poiché si finirebbe con il legittimare un'azione di nullità dell'atto costitutivo della società di capitali, in violazione dell'art. 2332 c.c., o con il consentire un'accertamento della simulazione assoluta dello stesso, in contrasto con la "ratio" sottesa a tale disposizione.
Cass. civ. n. 29700/2019
In tema di società di capitali, non è configurabile la simulazione del contratto sociale, sia in ragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e la stessa organizzazione dell'ente, sia in relazione alla tassatività delle cause di nullità previste dall'art. 2332 c.c. (nel testo modificato in attuazione della direttiva n. 68/151/CE), la cui clausola di chiusura esclude, al di fuori dei casi previsti, l'assoggettamento della società a cause di nullità assoluta o relativa, d'inesistenza o d'annullabilità; conseguentemente la reale volontà dei contraenti, dopo la nascita dell'ente, non può più influire su atti ed iniziative tipiche di tale nuovo autonomo soggetto giuridico che, una volta iscritto nel registro delle imprese, agisce coinvolgendo terzi a prescindere dalla volontà effettiva, vive di vita propria ed opera compiendo la propria attività per realizzare lo scopo sociale, a prescindere dall'intento preordinato dei suoi fondatori; l'atto di costituzione dell'ente non può perciò essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti, restando consacrato secondo la volontà che risulta iscritta ed in tal modo portata a conoscenza dei terzi.
Cass. civ. n. 20888/2019
La simulazione assoluta dell'atto costitutivo di una società di capitali, iscritta nel registro delle imprese, non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell'agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, donde l'irrilevanza, dopo l'iscrizione della società nel registro delle imprese e la nascita del nuovo soggetto giuridico, della reale volontà dei contraenti manifestata nella fase negoziale; tale fondamento, espressione del valore organizzativo dell'ente, è sotteso all'art. 2332 c.c., imponendosi dunque una lettura restrittiva dei casi di nullità della società da essi previsti, in nessuno dei quali è, quindi, riconducibile la simulazione.
Cass. civ. n. 9124/2015
La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, "quoad effectum", allo scioglimento della stessa, sicchè la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi) si configura alla stregua della liquidazione delle rispettive quote.
Cass. civ. n. 30020/2011
Non è configurabile la simulazione dell'atto costitutivo di società di capitali (nella specie, società a responsabilità limitata), in ragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e l'organizzazione dell'ente, in forza di un contratto sociale non solo regolatore degli interessi dei soci ma, nel contempo, atteggiato come norma programmatica dell'agire sociale, la cui sfera è destinata ad interferire con interessi estranei ai contraenti, donde il rilievo preminente della tutela dei terzi e l'irrilevanza, dopo l'iscrizione della società nel registro delle imprese e la nascita del nuovo soggetto giuridico, della reale volontà dei contraenti manifestata nella fase negoziale. Tale fondamento, espressione del valore organizzativo dell'ente, è sotteso all'art. 2332 c.c., imponendosi dunque una lettura restrittiva dei casi di nullità della società da esso previsti, in nessuno dei quali è, quindi, riconducibile la simulazione. (Principio enunciato in fattispecie anteriore alla riforma di cui al d.l.vo n. 6 del 2003).
Cass. civ. n. 7/1995
Il principio posto per le società di capitali dall'art. 2332 cod. civ. secondo cui le cause di nullità del contratto di società si convertono in cause di scioglimento con conseguente efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese non può essere esteso per analogia alle società di persone, atteso che detta norma è imperniata su un procedimento formale (l'iscrizione nel registro delle imprese) che è assente, nel suo valore costitutivo, nelle società di persone.
Cass. civ. n. 12302/1992
Il principio che non è configurabile la simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese, in considerazione delle particolari e inderogabili formalità che presiedono alla sua organizzazione, non trova deroga con riguardo alla disposizione di cui all'art. 2332 c.c. (cui rinvia l'art. 2519 c.c. in tema di società cooperative), nel testo modificato dall'art. 3, D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127 emanato in attuazione della direttiva CEE n. 68/151 di armonizzazione della disciplina societaria, atteso che tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente, alla stregua della direttiva stessa, la quale esclude, al di fuori dei casi elencati, l'assoggettamento delle società «ad alcuna causa di inesistenza, nullità assoluta, nullità relativa e annullabilità» (articolo secondo).
Cass. civ. n. 5735/1992
In tema di nullità del contratto sociale, l'ultimo comma dell'art. 2332 c.c. - in base al quale la nullità stessa non può essere dichiarata quando sia stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese - non osta, ove difetti detta sanatoria, all'applicabilità, in presenza di una clausola nulla che non infici l'intero contratto, del principio di cui all'art. 1419 c.c., per effetto del quale il negozio rimane valido con l'esclusione della clausola nulla (nella specie, previsione della partecipazione ad una società cooperativa anche di società commerciali).