(massima n. 2)
La clausola dello statuto di una società cooperativa di produzione e lavoro, la quale stabilisca che, in caso di scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio, a questo non spetta una quota di liquidazione superiore al capitale versato (nella specie, lire 5.000), non è affetta da nullità per contrasto con l'art. 2529 c.c. (per il quale la liquidazione della quota del socio ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui quel rapporto sociale si scioglie), atteso che tale norma ha carattere dispositivo, sicché l'atto costitutivo può adottare criteri differenti, come la previsione del rimborso a valore nominale o, addirittura, la negazione del diritto al rimborso.