(massima n. 1)
Il principio che non č configurabile la simulazione di una societą di capitali iscritta nel registro delle imprese, in considerazione delle particolari e inderogabili formalitą che presiedono alla sua organizzazione, non trova deroga con riguardo alla disposizione di cui all'art. 2332 c.c. (cui rinvia l'art. 2519 c.c. in tema di societą cooperative), nel testo modificato dall'art. 3, D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127 emanato in attuazione della direttiva CEE n. 68/151 di armonizzazione della disciplina societaria, atteso che tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente, alla stregua della direttiva stessa, la quale esclude, al di fuori dei casi elencati, l'assoggettamento delle societą «ad alcuna causa di inesistenza, nullitą assoluta, nullitą relativa e annullabilitą» (articolo secondo).