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Articolo 2594 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Norme applicabili

Dispositivo dell'art. 2594 Codice Civile

Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

Spiegazione dell'art. 2594 Codice Civile

La disciplina dei modelli è oggi compiutamente regolata dal Codice della proprietà industriale emanato con il d.lgs. n. 30/2005. In campo internazionale si veda l'arrangement di Locarno dell'8 ottobre 1968 sulla classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali, ratificato in virtù della l. 22 maggio 1974, n. 348.

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