I limiti posti dalla legge allo svolgimento della concorrenza risultano forniti, da un lato, dalle norme contenute nel presente Capo e, dall'altro, dalla disciplina contenuta nel Trattato istitutivo della Cee e nella normativa emanata dagli organi comunitari e dalla l. n. 287/1990 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Con tale legge è stata istituita anche una
Autorità garante della concorrenza e del mercato, con ampi poteri di indagine e con il potere di emettere diffide e sanzioni (v. artt. 10-24).
La norma in commento non autorizza l'identificazione di un tipo di concorrenza illecita, fondato sulla violazione della legge e con carattere di autonomia rispetto alla concorrenza sleale, prevista nel successivo art.
2598.
L'articolo in commento contiene un principio di carattere generale che, secondo l'opinione comune, è da ritenersi superato o sostituito dai principi enunciati nell'art. 41 Cost. (Auletta - Mangini).