La normativa italiana non contiene, ma piuttosto presuppone una definizione di opera dell'ingegno (ASCARELLI). L'elenco delle creazioni contenuto nell'articolo in commento riveste così un carattere esemplificativo, non tassativo. Ne consegue che grande rilievo riveste l'elencazione contenuta nell'art. 2 L. n. 633/1941 che non solo stabilisce in modo vincolante condizioni e limiti della protezione di determinate opere, ma con la esemplificazione fornita fornisce anche una chiarificazione sul significato e la portata di nozioni generali.
Le fotografie fino al 1979 non erano ricomprese nel novero delle opere tutelate, ma sono oggetto di protezione di contenuto analogo, ma minore rispetto a quella d'autore, che prescindeva dal carattere creativo. La distinzione tra le opere che continuano a godere di tale tutela e quelle oggetto di un vero e proprio diritto d'autore non e semplice; anche la rappresentazione di un soggetto comune e noto può infatti assurgere alla dignità di opera d'arte, o comunque qualificarsi originale, se compiuta con interpretazione personale e se presenta un risultato finale che sia frutto del singolare ingegno del suo autore. Nel campo delle opere dell'arte figurative, la creatività dell'opera va riferita non all'oggetto rappresentato, bensì all'impronta personale e all'impegno estetico insiti nella sua riproduzione, non potendosi dubitare che la rappresentazione di un soggetto comune e noto, ancorché abbia ispirato altri esecutori, possa assurgere alla dignità di opera d'arte o comunque qualificarsi originale se compiuta con una interpretazione personale e presenti un risultato finale che sia frutto singolare dell'ingegno del suo autore.
In passato era controverso se la tutela prevista dalla legge dir. autore potesse essere accordata anche al software che ora rientra invece espressamente per le opere protette, ossia della sua espressione tra le opere protette, equiparato ad un'opera letteraria, in seguito al d.lgs. n. 518/1992 che ha attuato la direttiva CEE 91/250. Nella definizione di programma per elaboratore rientra il programma sia in forma sorgente, e cioè nella sua espressione letteraria comprensibile all'uomo, sia nella forma di codice oggetto, ossia nella versione destinata all'uso da parte dell'elaboratore.
Anche alle banche dati e assicurata tutela quando “per scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno tutelabili con il diritto d'autore” (art. 2, n. 9, l. n. 633/1941).
In tema di diritto d'autore relativo a programmi televisivi, al fine di stabilire se un «format» integri gli estremi dell'opera dell'ingegno protetta dal diritto di esclusiva, e necessario, in particolare quando si tratti di un'opera caratterizzata da uno sviluppo narrativo diacronico, articolata in una successione di episodi, che vi sia una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, la quale sia caratterizzata dall'individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali della vicenda, quali l'ambientazione nel tempo e nello spazio, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione.
In tema di tutela del diritto d'autore, l'art. 185 l. n. 633/1941 assicura protezione a tutte le opere per la prima volta pubblicate in Italia, non escludendo tuttavia di tutelare un'opera non ancora pubblicata, ovvero inedita, cioè non ancora appartenente alla letteratura in senso formale (perché entrata nel mercato), ben potendo l'opera dell'ingegno essere compiuta espressione del suo autore, e dunque meritevole di tutela, qualunque ne siano il modo o la forma, ancorché essa non costituisca per lui un'attuale «sorgente di utilità» (Cass. n. 18037/2012).